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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato e atti connessi della procedura aperta per l'affidamento regionale del servizio di elisoccorso nel periodo 2027-2035, strutturata in un lotto unico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la procedura aperta indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna, tramite la Centrale regionale di committenza, per l'affidamento del servizio di elisoccorso connesso alle funzioni dell'AREUS, di valore stimato complessivo pari a 219.868.700 euro oltre IVA. La ricorrente ha contestato la lex specialis, i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e premiali, la disciplina tecnica e la scelta del lotto unico, sostenendo che tali previsioni, unitamente alla mancanza di neutralità tecnologica, avrebbero ostacolato la concorrenza e reso la gara sostanzialmente accessibile solo al gestore uscente. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione o risposta alle osservazioni e diffide presentate nella consultazione preliminare di mercato e successivamente, nonché l'incoerenza della procedura rispetto agli esiti della consultazione. La domanda cautelare mirava alla sospensione degli atti di gara. Il termine per la presentazione delle offerte era già scaduto il 3 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, con valutazione sommaria e impregiudicata ogni questione di rito e di merito. Il Collegio ha confermato la precedente valutazione cautelare resa in relazione alla gara precedente, richiamando anche la sua conferma in appello. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non consistesse nell'impossibilità assoluta di partecipare, bensì nella pretesa attribuzione di una possibilità competitiva meramente teorica; tale situazione non è stata ritenuta sufficiente, allo stato, a giustificare la sospensione. Il rigetto è stato inoltre fondato sul bilanciamento degli interessi: l'udienza pubblica di merito è stata fissata al 13 ottobre 2026, a breve distanza dalla decisione cautelare, e appare improbabile che il servizio sia già stato avviato entro tale data, anche considerando i termini di avvio previsti dalla lex specialis. L'eventuale accoglimento nel merito non appariva quindi pregiudicato dall'assenza di sospensione, mentre la sospensione della gara avrebbe potuto compromettere la tempestiva conclusione della procedura in caso di successivo rigetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta nella forma della procedura aperta ai sensi della disposizione.

  • art. 77 d.lgs. 36/2023

    La consultazione preliminare di mercato è stata indicata tra gli atti e i profili contestati dalla ricorrente; l'ordinanza non ne definisce nel merito la disciplina.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della valutazione dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato il precedente decreto cautelare adottato ai sensi della disposizione, nel quale era stata rilevata la differenza tra partecipazione impossibile e partecipazione solo teoricamente priva di effettiva competitività.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la deduzione secondo cui la lex specialis rende la partecipazione alla gara soltanto teorica e priva di effettiva possibilità competitiva non equivale necessariamente alla dimostrazione di un'impossibilità di partecipazione e, in assenza di ulteriori elementi, può non giustificare la sospensione immediata degli atti di gara.
  • Quando il termine per la presentazione delle offerte è già scaduto e l'udienza di merito è fissata a breve distanza, il giudice cautelare può negare la sospensione se l'eventuale sentenza di accoglimento non appare concretamente pregiudicata dall'ordinario svolgimento della procedura.
  • La tutela cautelare richiede il bilanciamento tra il pregiudizio prospettato dal ricorrente e l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura di affidamento; la sospensione può essere negata quando essa rischi di ritardare il servizio e l'eventuale danno derivante dalla prosecuzione risulti reversibile o non esiziale.
  • La valutazione cautelare sulla legittimità della lex specialis è necessariamente sommaria e non pregiudica l'esame delle questioni di rito e di merito nella fase decisoria.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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