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Sentenza

Sentenza n. 1746/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2005/2024 del 28/11/2024 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2016-2017, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, condannando il Ministero all’accredito complessivo di 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto il vano decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalle disposizioni richiamate in sentenza, e la conseguente possibilità di agire esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Il primo atto introduttivo era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché presso quella competente di Catania. Con ordinanza n. 599/2026 il TAR aveva quindi disposto il rinnovo della notificazione. La ricorrente ha effettuato una nuova notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ma la documentazione depositata non comprendeva la cosiddetta “busta elettronica” del ricorso, impedendo al Collegio di verificare quale atto fosse stato effettivamente notificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La rinnovazione della notificazione, pur risultando indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, non era adeguatamente documentata, poiché mancava la busta elettronica del ricorso. Tale omissione non consentiva di individuare con certezza il contenuto dell’atto notificato il 10 marzo 2026 e, quindi, di verificare il perfezionamento della rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo. Il giudice non ha esaminato nel merito il diritto all’esecuzione del giudicato né l’inadempimento del Ministero. In considerazione del particolare rilievo dell’interesse tutelato, riferito agli artt. 1, 4 e 35 Cost., ha compensato integralmente le spese di lite, derogando al criterio della soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il cui decorso è stato ritenuto dalla ricorrente presupposto per proporre il ricorso per ottemperanza.

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dal Collegio per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione del rilievo dell’interesse tutelato.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dal Collegio per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione del rilievo dell’interesse tutelato.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dal Collegio per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione del rilievo dell’interesse tutelato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudice dispone la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo, la parte deve documentare in modo completo la notificazione rinnovata, compresa la busta elettronica o altro elemento idoneo a identificare con certezza il contenuto dell’atto notificato.
  • La mera prova della consegna della notificazione presso l’ufficio competente dell’Avvocatura dello Stato non è sufficiente, se la documentazione depositata non consente di verificare quale atto sia stato effettivamente notificato.
  • L’omessa o insufficiente documentazione della rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo può comportare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, senza esame del merito del giudicato e dell’eventuale inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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