Ordinanza n. 181/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della determina n. 75 del 13/03/2026 del Responsabile della fase di affidamento e del R.U.P. della C.U.C. del Lago di Occhito - ente committente Comune di San Marco la Catola - con la quale è stata disposta la definitiva aggiudicazione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l' "Affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica e di redazione del progetto esecutivo afferente ai lavori di consolidamento centro abitato in località mattatoio, depuratore e vallone malacarne" CUP: G43B17000130001 - CIG: BA05A6E486" in favore dell'O.E. costituenda RTP - S.T.P. L.B. Ingegneria s.r.l. per l'importo contrattuale di € 217.665,37, oltre oneri di legge e iva; -del verbale di gara n. 2 del 12/2/2026, nel corso del quale la Commissione ha proceduto alla valutazione della documentazione integrativa e ha ammesso alla fase successiva tutti gli O.E. partecipanti, ivi compreso il R.T.P. aggiudicatario; -dell'avviso Esito di gara del 13/3/2026 a firma del Responsabile Unico del Progetto della C.U.C. del Lago di Occhito - ente committente Comune di San Marco la Catola; nonché ogni altro atto, verbale di gara e/o provvedimento amministrativo, antecedente o successivo, direttamente o indirettamente connesso, anche solo istruttorio o prodromico o endoprocedimentale o preparatorio, cognito o non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e redazione del progetto esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore di un RTP costituendo, nonché il verbale di gara relativo alla valutazione della documentazione integrativa e l'avviso di esito. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, il mancato possesso da parte dell'RTP aggiudicatario del requisito di capacità tecnica ed economica relativo al servizio di punta. Il disciplinare richiedeva, per ciascuna categoria, un servizio di ingegneria e architettura espletato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, analogo per dimensioni e caratteristiche tecniche, di importo almeno pari a 0,60 volte il valore dei lavori oggetto dei servizi tecnici affidati. Per la categoria d'opera Struttura S 04 l'importo minimo richiesto era pari a € 729.410,40. Secondo la ricorrente, il servizio indicato dall'RTP aggiudicatario poteva essere computato soltanto nella misura del 23%, corrispondente alla partecipazione dell'architetto che lo aveva espletato nel precedente RTP, con conseguente mancato raggiungimento della soglia prevista dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris, rilevando che il servizio di punta indicato dall'RTP aggiudicatario poteva essere speso soltanto nei limiti del 23%, in ragione della partecipazione dell'architetto interessato al precedente RTP che aveva eseguito il servizio. Ne derivava, allo stato degli atti, il mancato raggiungimento dell'importo economico richiesto dal disciplinare di gara, con plausibile carenza del requisito di partecipazione. Il giudice ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico a che l'appalto fosse eseguito da un operatore economico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge di gara. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di affidamento è stata qualificata come procedura aperta telematica ai sensi della disposizione richiamata.
art. 55 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla lex specialis, un servizio eseguito nell'ambito di un precedente raggruppamento può essere computato, allo stato degli atti, in misura corrispondente alla quota di partecipazione del componente che lo ha effettivamente espletato, quando tale criterio sia necessario per verificare il raggiungimento della soglia richiesta dal disciplinare.
- Se, applicata la quota di partecipazione del componente interessato, il servizio di punta indicato da un raggruppamento non raggiunge l'importo minimo previsto dalla legge di gara, sussiste un plausibile difetto del requisito di partecipazione idoneo a fondare la sospensione cautelare dell'aggiudicazione.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, è prevalente l'interesse pubblico a che l'esecuzione di un appalto sia affidata a un operatore economico effettivamente in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e dal disciplinare.
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