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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35042/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (20/02/2024) che aveva confermato la custodia cautelare, per il capo A (delitto associativo mafioso), chiedendo la declaratoria di inefficacia della misura per intervenuto decorso dei termini massimi di fase (indagini preliminari) e, in particolare, deducendo la "retrodatazione" del dies a quo ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (c.d. contestazione a catena). I difensori denunciarono anche vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la questione della retrodatazione introdotta in sede di riesame è inammissibile perché, al momento dell'adozione della seconda ordinanza cautelare, non erano ancora interamente decorso i termini di fase relativi al primo titolo custodiale (condizione necessaria per dedurre la perenzione nel riesame, secondo Sez. Unite 19/7/2012). Inoltre il Tribunale di Catanzaro aveva correttamente valutato che i gravi indizi rispetto al reato associativo (capo A) si sono concretamente formati solo dopo l'emissione del primo titolo, in particolare dopo l'informativa del 2 dicembre 2021 con le dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella; pertanto non sussisteva desumibilità dagli atti in epoca anteriore al primo provvedimento. Perciò, nessuna retrodatazione è applicabile e la custodia per il capo A rimaneva operativa. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese, alla sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e ha disposto gli adempimenti detentivi previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame; richiamata per la sede e la forma del ricorso incidentale proposto dai difensori in favore dell'imputato

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione delle ordinanze cautelari; richiamata nel quadro procedurale dell'impugnazione

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare quando sono emesse più ordinanze per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza e desumibili dagli atti; la Corte applica la regola distinguendo fra fatti connessi (applicazione più favorevole e oggettiva) e fatti non connessi (applicazione più restrittiva e condizionata alla pendenza nella stessa sede o alla desumibilità immediata)

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento

    Consente al giudice di rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche in fasi successive; la Corte la applica per dichiarare inammissibile il motivo di retrodatazione sollevato in riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina gli adempimenti informativi relativi alla condizione detentiva del ricorrente; la Corte ha imposto al direttore dell'istituto penitenziario gli obblighi conseguenti

Massime di principio

  • La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta in sede di riesame solo se, al momento dell'adozione del secondo provvedimento, i termini relativi al primo titolo sono già interamente decorso; in mancanza, la questione è inammissibile in riesame.
  • La retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. opera diversamente a seconda che si tratti di fatti connessi (interpretazione oggettiva e maggiore favore: la desumibilità è valutata fino al rinvio a giudizio) oppure di fatti non connessi (applicazione più restrittiva: la desumibilità deve essere evidente al momento del primo titolo e, di norma, i procedimenti devono pendere nella stessa sede o essere frutto di scelta del PM).
  • Per "desumibilità dagli atti" non si intende la mera conoscenza di una notizia di reato, ma l'esistenza di elementi indizianti effettivamente apprezzabili, idonei a giustificare l'emissione del secondo titolo già all'epoca del primo (altrimenti la retrodatazione non è giustificabile).
  • Se il quadro gravemente indiziario a sostegno del secondo titolo si forma soltanto successivamente al primo provvedimento (ad esempio per nuove dichiarazioni di collaboratori), la retrodatazione non trova applicazione e la seconda ordinanza conserva il proprio autonoma decorrenza.
  • L'inammissibilità di un motivo d'impugnazione può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, comma 4), con possibili condanne alle spese e sanzioni per il ricorrente; pertanto l'introduzione tardiva di questioni manifestamente non proponibili espone a conseguenze sanzionatorie.

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