Cassazione Penale, Sentenza n. 35042/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (20/02/2024) che aveva confermato la custodia cautelare, per il capo A (delitto associativo mafioso), chiedendo la declaratoria di inefficacia della misura per intervenuto decorso dei termini massimi di fase (indagini preliminari) e, in particolare, deducendo la "retrodatazione" del dies a quo ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (c.d. contestazione a catena). I difensori denunciarono anche vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la questione della retrodatazione introdotta in sede di riesame è inammissibile perché, al momento dell'adozione della seconda ordinanza cautelare, non erano ancora interamente decorso i termini di fase relativi al primo titolo custodiale (condizione necessaria per dedurre la perenzione nel riesame, secondo Sez. Unite 19/7/2012). Inoltre il Tribunale di Catanzaro aveva correttamente valutato che i gravi indizi rispetto al reato associativo (capo A) si sono concretamente formati solo dopo l'emissione del primo titolo, in particolare dopo l'informativa del 2 dicembre 2021 con le dichiarazioni del collaboratore Andrea Mantella; pertanto non sussisteva desumibilità dagli atti in epoca anteriore al primo provvedimento. Perciò, nessuna retrodatazione è applicabile e la custodia per il capo A rimaneva operativa. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese, alla sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e ha disposto gli adempimenti detentivi previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il riesame; richiamata per la sede e la forma del ricorso incidentale proposto dai difensori in favore dell'imputato
art. 627 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione delle ordinanze cautelari; richiamata nel quadro procedurale dell'impugnazione
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare quando sono emesse più ordinanze per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza e desumibili dagli atti; la Corte applica la regola distinguendo fra fatti connessi (applicazione più favorevole e oggettiva) e fatti non connessi (applicazione più restrittiva e condizionata alla pendenza nella stessa sede o alla desumibilità immediata)
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
l'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento
Consente al giudice di rilevare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche in fasi successive; la Corte la applica per dichiarare inammissibile il motivo di retrodatazione sollevato in riesame
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto la sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina gli adempimenti informativi relativi alla condizione detentiva del ricorrente; la Corte ha imposto al direttore dell'istituto penitenziario gli obblighi conseguenti
Massime di principio
- La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta in sede di riesame solo se, al momento dell'adozione del secondo provvedimento, i termini relativi al primo titolo sono già interamente decorso; in mancanza, la questione è inammissibile in riesame.
- La retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. opera diversamente a seconda che si tratti di fatti connessi (interpretazione oggettiva e maggiore favore: la desumibilità è valutata fino al rinvio a giudizio) oppure di fatti non connessi (applicazione più restrittiva: la desumibilità deve essere evidente al momento del primo titolo e, di norma, i procedimenti devono pendere nella stessa sede o essere frutto di scelta del PM).
- Per "desumibilità dagli atti" non si intende la mera conoscenza di una notizia di reato, ma l'esistenza di elementi indizianti effettivamente apprezzabili, idonei a giustificare l'emissione del secondo titolo già all'epoca del primo (altrimenti la retrodatazione non è giustificabile).
- Se il quadro gravemente indiziario a sostegno del secondo titolo si forma soltanto successivamente al primo provvedimento (ad esempio per nuove dichiarazioni di collaboratori), la retrodatazione non trova applicazione e la seconda ordinanza conserva il proprio autonoma decorrenza.
- L'inammissibilità di un motivo d'impugnazione può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, comma 4), con possibili condanne alle spese e sanzioni per il ricorrente; pertanto l'introduzione tardiva di questioni manifestamente non proponibili espone a conseguenze sanzionatorie.
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