Sentenza del 29/10/2021 n. 30888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di liquidazione per imposta di registro proporzionale sui canoni di locazione degli anni 2008-2010 relativi a contratto di locazione e servizi tra la società e la Camera dei Deputati. La contribuente deduceva l'inapplicabilità delle norme introdotte dal D.L. n. 223/2006 ai contratti già in corso e registrati, eccepiva la retroattività della disciplina, sosteneva la violazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro e contestava la qualificazione del rapporto come locazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili di carenza di motivazione degli avvisi (la contribuente era già a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto), ha confermato che l'art. 35, commi 10 e 10-quinquies del D.L. n. 223/2006 si applica ai contratti in corso limitatamente ai canoni maturati dopo l'entrata in vigore (non è retroattiva) e che la misura integra l'imposta di registro precedentemente corrisposta. Ha inoltre escluso la incompatibilità con la Direttiva IVA alla luce dell'ordinanza CGUE C-549/16, e ha dichiarato inammissibile la censura sulla qualificazione contrattuale. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 10 e 10-quinquies
Stabilisce che l'imposta di registro proporzionale è dovuta anche sui contratti in corso per i canoni maturati a partire dall'entrata in vigore; non ha effetto retroattivo e integra l'imposta già versata in misura fissa.
L. n. 248 del 2006 (conversione D.L. 223/2006)
Norme di conversione che consolidano le previsioni del D.L. 223/2006.
D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico dell'imposta di registro), artt. 17, 20, 40 e preleggi (artt. 10,11,12)
Rinviano ai profili formali e sostanziali dell'atto impositivo e alla disciplina della registrazione; utilizzati per valutare correttezza dell'atto e base imponibile.
Direttiva 2006/112/CE, art. 401
Richiamata nella censura sulla possibile interferenza con l'IVA; la Corte ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, che l'imposta di registro proporzionale non sia un'imposta sul giro d'affari.
Ordinanza CGUE nella causa C-549/16 (12/10/2017)
Ha affermato che l'imposta di registro proporzionale sulla locazione di immobili strumentali non è un'imposta sul giro d'affari e non interferisce con il regime IVA.
L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21-septies
Richiamate nella censura relativa alla motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione alla luce della conoscenza da parte della contribuente dei presupposti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma invocata per i motivi di cassazione relativi a violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Codice civile, artt. 1362, 1363, 1364
Richiamati dalla contribuente per contestare l'interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto la valutazione della qualificazione contrattuale materia di merito non rinnovabile in cassazione.
T.F.U.E., art. 267
Invocato dalla contribuente per un rinvio pregiudiziale alla CGUE; la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio alla luce della pronuncia C-549/16.
Massime di principio
- Le modifiche tributarie introdotte da norma sopravvenuta che regolano rapporti di durata possono operare sui periodi successivi all'entrata in vigore e non sono necessariamente retroattive se applicate ai canoni maturati dopo tale data.
- L'imposta di registro proporzionale sui canoni di locazione per immobili strumentali è compatibile con la disciplina IVA e, secondo la giurisprudenza della CGUE, non configura un'imposta sul giro d'affari.
- La nullità o carenza di motivazione di un atto impositivo è valutata anche in funzione della conoscenza, da parte del destinatario, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; quando il contribuente era già informato, la motivazione può considerarsi sufficiente.
- Il principio di alternatività IVA/imposta di registro non è assoluto: il legislatore può prevedere deroghe che comportano l'integrazione dell'imposta di registro già versata.
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale (es. locazione vs contratto misto di servizi) è questione di merito e va apprezzata sulla base della valutazione motivata del giudice di merito; in Cassazione non è riconsiderabile se adeguatamente motivata.
- In presenza di pronunce comunitarie sopravvenute utili al decidere, il giudice può compensare le spese e non è sempre necessario chiedere un rinvio pregiudiziale.
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