Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30949/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IVA e IRAP, fondati sul PVC della Guardia di Finanza relativo all'anno d'imposta 2009. L'Ufficio ha contestato alla società omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi, oltre a omessa fatturazione, registrazione e dichiarazione di operazioni imponibili, ritenendo non veritiere alcune operazioni di cessione di crediti tra società riconducibili allo stesso gruppo familiare. Secondo l'Amministrazione, tali operazioni erano funzionali a mascherare corrispettivi non contabilizzati e a far emergere fittiziamente debiti verso un socio. La CTR ha però ritenuto che la fattispecie fosse inquadrabile come abuso del diritto e ha accolto l'appello della società sul merito, respingendo solo l'eccezione di decadenza. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente qualificato la vicenda come abuso del diritto, mentre il thema decidendum riguardava l'evasione fiscale e l'attendibilità della documentazione prodotta a giustificazione del debito societario. In sostanza, l'Ufficio ha lamentato che il giudice di merito avesse sovrapposto una fattispecie astratta non pertinente, travisando i fatti e le ragioni giuridiche dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione effettiva, sia sul piano grafico sia contenutistico. Ha escluso la sussistenza di motivazione omessa o apparente e ha osservato che la CTR aveva autonomamente qualificato i fatti, operando una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conseguente conferma della decisione di secondo grado nei limiti in cui questa aveva accolto l'appello della contribuente sul merito delle riprese fiscali. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il vizio motivazionale oggi denunciabile è solo quello che si traduce in una anomalia costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza o la non condivisibilità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione omessa o apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente come parametri del vizio di motivazione nella sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla contenuto-forma della sentenza e sulla motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della decisione

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    menzionato nel ricorso come base del metodo di accertamento induttivo extracontabile

  • art. 43 D.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione alla decadenza dal potere accertativo e al raddoppio dei termini

  • art. 57 D.P.R. 633/1972

    richiamato in relazione alla decadenza dal potere accertativo e al raddoppio dei termini

  • art. 10-bis L. 212/2000

    richiamato dalla CTR come disposizione non applicabile ratione temporis ma espressiva dell'evoluzione dei principi in materia di abuso del diritto

Massime di principio

  • Il vizio di omessa o apparente motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva, in modo assoluto o solo apparente, di una reale esposizione delle ragioni della decisione; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta erronea o non convincente.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale": restano censurabili solo le anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o del quadro fattuale, specie quando la sentenza impugnata abbia autonomamente qualificato i fatti sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente le risultanze documentali poste a fondamento della diversa ricostruzione dei fatti; in difetto, la censura è inammissibilmente generica o si risolve in una contestazione di merito.
  • La mera qualificazione giuridica data dal giudice di merito a una vicenda fiscale, se sorretta da argomentazione effettiva, non integra di per sé un vizio di motivazione solo perché l'Amministrazione preferisca un diverso inquadramento della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.