Regolamento (UE) 2017/2344
Regolamento (UE) 2017/2344 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 per uno specifico stock di berici assegnato al Portogallo e, conseguentemente, vieta la pesca di tale stock per le navi portoghesi. Il divieto opera dalla data indicata nell’allegato, con effetto anche sulle operazioni connesse alle catture già effettuate dopo tale data, come la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco. Il regolamento è di applicazione diretta e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Divieto di pesca dei berici (Beryx spp.) per le navi battenti bandiera portoghese nelle acque UE e internazionali di determinate zone, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo che pescano lo stock di berici (Beryx spp.) identificato come ALF/3X14- nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. L’efficacia del divieto decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 7 novembre 2017, e riguarda le attività successive a tale data; non disciplina altri Stati membri o altri stock.
Divieto di pesca dei berici per il Portogallo nelle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Il regolamento dà attuazione al meccanismo di chiusura dei contingenti previsto dal diritto UE della pesca. Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione constata che il contingente 2017 assegnato al Portogallo per lo stock di berici interessato risulta esaurito e dispone la conseguente interdizione dell’attività di pesca.
Base giuridica e presupposto del provvedimento
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale nel settore della pesca. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio fissava i contingenti per il 2017 e che le catture comunicate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato al Portogallo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. L’oggetto del divieto è lo stock ALF/3X14- di berici (Beryx spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. Non emergono altre categorie di operatori né altri stock disciplinati dal testo.
Effetti della chiusura del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca per il 2017 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè il 7 novembre 2017. Da tale data scatta il divieto di cattura dello stock interessato per le navi portoghesi.
Divieti operativi
L’articolo 2 vieta non solo la pesca, ma anche una serie di operazioni direttamente collegate alle catture effettuate dopo la data di chiusura:
- conservare a bordo le catture;
- trasferirle;
- trasbordarle;
- sbarcarle.
Entrata in vigore e vincolatività
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo per lo stock indicato in allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell’allegato, cioè il 7 novembre 2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura indicata nell’allegato sono vietate le attività di pesca dello stock ALF/3X14- (berici, Beryx spp.) da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime unionale di controllo della politica comune della pesca. Richiama altresì il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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