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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5220/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., fra reati già dichiarati con sentenze irrevocabili (reato fallimentare e più truffe in danno di clienti), sostenendo l'esistenza di un collegamento esecutivo e di un piano criminoso unitario collegato all'esercizio della professione di avvocato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello di Firenze, secondo cui l'eterogeneità tipologica delle fattispecie (reato fallimentare vs. plurime truffe), l'ampio arco temporale dei fatti (2006-2012) e le modalità esecutive esprimevano una propensione alla delinquere incompatibile con l'esistenza di un programma criminoso unitario richiesto per il riconoscimento della continuazione. Pertanto è stato confermato il diniego della continuazione e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    La norma richiede che i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; la Corte l'ha interpretata affermando che occorre una progettazione unitaria e non la semplice reiterazione di condotte illecite o un 'programma di vita' delinquenziale, che è invece coperto da istituti diversi (recidiva, abitualità ecc.).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La disposizione procedurale che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è stata applicata secondo i parametri giurisprudenziali consolidati: bisogna dimostrare, non in base a semplici indizi o congetture, che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario nelle sue linee fondamentali.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario provare l'esistenza di un programma criminoso unitario, originariamente progettato, e non basta la mera ripetizione di reati o la loro connessione alla professione svolta dall'autore.
  • La presenza di reati tipologicamente eterogenei e la loro consumazione in un arco temporale esteso rendono più difficile il riconoscimento della continuazione e possono far prevalere la qualificazione come propensione abituale al reato (recidiva, abitualità, professionalità nel reato).
  • In sede esecutiva e di legittimità non è sufficiente basarsi su indici presuntivi o congetture: l'unitarietà del disegno criminoso deve emergere concretamente e almeno nelle sue linee essenziali.
  • L'esercizio di una professione che ha consentito la commissione di più illeciti non determina automaticamente il vincolo di continuazione; occorre valutare la natura, la finalità e la pianificazione delle singole condotte.
  • Se si voglia ottenere il riconoscimento della continuazione, la difesa deve documentare e argomentare chiaramente la progettualità unitaria (tempi, modi, finalità comuni) che leghi i reati in un medesimo disegno criminoso.

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