Sentenza n. 716/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti di gestione del concorso per docente della classe A026 – Matematica, nonché diniego e parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, la graduatoria regionale e i successivi atti di rettifica, integrazione, scorrimento, assegnazione delle sedi e surroga relativi al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe A026 – Matematica, per le regioni Marche e Umbria. Erano stati inoltre contestati i verbali e gli atti della commissione concernenti la prova orale, le relative valutazioni e i criteri di valutazione. Con domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. erano stati impugnati il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale e, successivamente, la nota con cui l’amministrazione aveva accolto solo parzialmente l’istanza, consentendo l’ostensione dei verbali e degli allegati relativi alla prova orale del candidato, ma negando o non esibendo integralmente gli ulteriori documenti richiesti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo e ai due ricorsi per motivi aggiunti, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente e dal procuratore, notificata alle controparti e confermata all’udienza pubblica, senza opposizione delle altre parti. Ritenuta rituale la rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84, comma 1, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in deroga alla regola tendenziale di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., considerato che la domanda di accesso era stata accolta nel precedente provvedimento cautelare ex art. 116, comma 2, c.p.a. e che le controparti non si erano opposte alla compensazione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
annullamento del silenzio-rigetto e accertamento del diritto di accesso; accoglimento della domanda di accesso ai documenti ex art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso agli atti è stata trattata nell’ambito del rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.; il giudice richiama il precedente accoglimento della domanda di accesso quale elemento rilevante per la compensazione delle spese.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
silenzio-rigetto formatosi con l’inutile decorso del termine di 30 giorni
La disposizione è richiamata quale base della domanda contro il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale.
art. 35, comma 2, c.p.a.
dichiarazione di estinzione del giudizio
Il TAR ha utilizzato la disposizione quale fondamento processuale della declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia.
art. 84, comma 1, c.p.a.
estinzione del giudizio per rinuncia
La rinuncia rituale, notificata alle parti e confermata in udienza, ha determinato l’estinzione del giudizio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
regola tendenziale in materia di spese
Pur richiamando la regola generale sulle spese in caso di rinuncia, il TAR ha ritenuto equo compensarle in ragione dell’accoglimento della domanda di accesso e della mancata opposizione delle controparti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo determina l’estinzione del giudizio quando è rituale, sottoscritta dalla parte e dal difensore, regolarmente notificata alle controparti e confermata o comunque non contestata in udienza.
- La rinuncia può riguardare contestualmente il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti, con conseguente estinzione dell’intero giudizio.
- In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese in deroga alla regola tendenziale di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., valutando le circostanze concrete, tra cui l’accoglimento di una domanda di accesso e la mancata opposizione delle controparti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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