Cassazione Penale, Sentenza n. 00063/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio). I motivi principali sono: 1) censura del concorso nella detenzione finalizzata alla cessione ascritta al coimputato Petruzzi: Di Pinto sostiene di avere dato in comodato d'uso l'abitazione a Petruzzi e di essersi trasferito con la famiglia dai genitori, pertanto non avrebbe contribuito materialmente all'attività delittuosa; 2) eccessiva determinazione della pena rispetto al quantitativo sequestrato (circa 5 grammi), con violazione dell'art. 133 c.p.; 3) erroneo riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p., poiché i precedenti (2006 e 2008) non sarebbero attuali né sintomatici di maggiore pericolosità; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., tenuto conto del ruolo marginale, della ridotta quantità e dell'episodicità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano in gran parte ricondotte a vizi di merito e a diversa valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito e quindi non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta della motivazione, che non è emersa. Sul punto del concorso, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui Di Pinto ha dato un apporto rilevante alla detenzione mediante la messa a disposizione dell'immobile (presidiato da un impianto di videosorveglianza), la presenza contestuale nell'appartamento, il rientro durante la perquisizione per rivendicare denaro rinvenuto e il ritrovamento di annotazioni con nomi e cifre, elementi che escludono la mera connivenza. La doglianza sulla quantificazione della pena è stata ritenuta confutativa: la Corte ha condiviso che la gravità e le modalità organizzate della detenzione (videosorveglianza, consolidamento dell'attività) giustificano la pena irrogata. Anche il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono stati ritenuti motivati in termini sufficienti e non censurabili in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Di Pinto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore dello Stato di una somma equitativamente liquidata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte l'ha applicata ritenendo sussistente la detenzione finalizzata alla cessione in concorso, in ragione degli elementi probatori (immobile utilizzato, videosorveglianza, annotazioni e denaro).
codice penale, art. 110
Principio di concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato che il ricorrente abbia fornito un apporto positivo (materiale o morale) alla realizzazione del reato, distinguendolo dalla mera connivenza non punibile.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la gravità delle modalità operative (organizzazione, videosorveglianza) giustificasse la dosimetria adottata e l'esclusione delle attenuanti generiche.
codice penale, art. 99
Recidiva: la Corte ha ritenuto che i precedenti specifici del ricorrente fossero significativi, in termini di omogeneità di condotta nel tempo, per qualificare un aumento della pericolosità sociale e giustificare l'applicazione della recidiva.
codice penale, art. 62-bis
Circostanze attenuanti generiche: il ricorrente chiedeva il riconoscimento; la Corte ha ritenuto congruente il diniego motivato dalla gravità del fatto e dalla mancata resipiscenza, nel quadro complessivo degli elementi valutati.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: la verifica riguarda vizi di motivazione manifesti; la Corte ha richiamato che non può rivedere la valutazione dei fatti dei giudici di merito salvo illogicità manifesta della motivazione, non riscontrata nel caso.
codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna alle spese e delle somme a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha condannato Di Pinto al pagamento delle spese e ad una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione dei fatti dei giudici di merito con una diversa ricostruzione: sono sindacabili solo i vizi di motivazione manifesti e decisivi (art. 606 c.p.p.).
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso si fonda sulla presenza di un apporto consapevole, materiale o morale, che agevoli concretamente l'attività illecita; la mera tolleranza o ignoranza non è sufficiente per il concorso.
- Elementi quali la disponibilità dell'immobile utilizzato per custodire lo stupefacente, l'esistenza di strumenti di videosorveglianza a presidio, la presenza contemporanea, il rinvenimento di denaro e di annotazioni riconducibili all'attività di spaccio costituiscono indizi pregnanti di concorso e di finalità di cessione.
- La dosimetria della pena può essere giustificata non soltanto dalla quantità della sostanza sequestrata, ma anche dalle modalità organizzative e dalla consolidata struttura dell'attività illecita; il giudice deve motivare la prevalenza di tali elementi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Per il riconoscimento della recidiva occorre un giudizio di proporzionalità che consideri natura, omogeneità e distanza temporale dei precedenti rispetto al fatto; condotte analoghe nel tempo possono giustificare l'applicazione della recidiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi (anche uno solo) e motiva la prevalenza di tali elementi rispetto agli altri emergenti dalla personalità o dalle modalità del reato.
- Nel proporre impugnazioni basate su una diversa lettura delle prove, il ricorrente deve dimostrare l'illogicità manifesta della motivazione dei giudici di merito; semplici incongruenze o valutazioni alternative non sono sufficienti ad ottenere l'annullamento.
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