Cassazione Penale, Ordinanza n. 03876/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato fallimentare contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso manifestamente infondato nei suoi motivi.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per bancarotta, deducendo due censure: (1) violazione di legge in relazione all'art. 49, comma 2, c.p., sostenendo che, nel caso concreto, la condotta avrebbe integrato un reato impossibile; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, nell'ipotesi di bancarotta semplice documentale l'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili permane fino alla formale cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese; il reato è di pericolo presunto e non richiede un effettivo pregiudizio per i creditori, sicché non è configurabile il reato impossibile. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e il giudice di merito non è tenuto a considerare analiticamente tutti gli elementi allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, c.p.
Il reato impossibile non è configurabile quando la fattispecie incriminatrice risulta pienamente realizzata; nel caso di bancarotta documentale l'obbligo contabile permane fino alla cancellazione formale dell'impresa dal registro delle imprese.
artt. 219, comma 1 e 2, n. 1, R.D. 267/1942
Norme poste a base della responsabilità per il reato fallimentare contestato, richiamate dalla sentenza di merito confermata in cassazione.
artt. 223, comma 1 e 2, n. 2, R.D. 267/1942
Norme poste a base della responsabilità per il reato fallimentare contestato, richiamate dalla sentenza di merito confermata in cassazione.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta semplice documentale, l'obbligo dell'imprenditore di tenere regolarmente le scritture contabili permane fino alla formale cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, non cessando per il solo fatto che l'attività sia di fatto sospesa o che non risultino passività insolute.
- La bancarotta documentale ha natura di reato di pericolo presunto: la sua consumazione è legata alla violazione dell'obbligo contabile, senza che sia necessario dimostrare un effettivo danno ai creditori.
- Quando la condotta tipica integra pienamente gli elementi della fattispecie incriminatrice, non può essere invocato il reato impossibile ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.
- In sede di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti di una motivazione mancante o manifestamente illogica; il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
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