Cassazione Penale, Sentenza n. 45076/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mauro impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in imprese e società, lamentando: (i) errata qualificazione dell'assegnazione come affidamento della gestione (sostenendo che si trattava solo di locazione di immobili soggetta alla disciplina civilistica e non al codice degli appalti); (ii) insufficiente e travisata prova in ordine alla consegna di denaro e al suo coinvolgimento personale, atteso che alcune vicende riguardavano terzi e fatti anteriori; (iii) mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce della condotta imprenditoriale irreprensibile e mancata pronuncia sulla richiesta di esclusione dell'effetto della misura nei rapporti con la ASP. Con successiva memoria il difensore ha aggiunto censure in materia di qualificazione pubblica/privata dell'IPAB e della presunta assenza di vigilanza regionale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'Istituto (IPAB "Antonietta Aldisio") fosse ancora soggetto a vigilanza e controllo regionale e, dunque, qualificabile per l'occasione come ente pubblico titolare di un servizio pubblico. Ne è conseguito che l'assegnazione con contestuale affidamento della gestione dei servizi e l'impegno a eseguire lavori costituivano di fatto un trasferimento della gestione di un servizio pubblico, soggetto alla disciplina del codice degli appalti e alla necessità di procedure di evidenza pubblica. I giudici hanno inoltre ritenuto congrua e logica la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, valorizzando, tra l'altro, le intercettazioni e il ruolo della coindagata Bennici quale tramite tra Mauro e il pubblico ufficiale Tandurella; hanno escluso che la Corte di legittimità debba riesaminare nel merito le valutazioni di attendibilità delle fonti fatte dal giudice di merito. Infine la Corte ha osservato che eventuali istanze di modifica/rimodulazione della misura dovevano essere proposte al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per il sindacato davanti al Tribunale dell'ordinanza del GIP; la Corte conferma la regolarità del ricorso ex art. 310.
artt. 81, comma 2; 110; 321 cod. pen.
Norme penali richiamate nel capo d'imputazione; la vicenda è valutata come condotta in concorso finalizzata allo scambio di utilità per l'assegnazione della gestione di un servizio.
art. 319 cod. pen.
Richiamata dalle difese come riferimento; la Corte nel suo esame ha fatto proprio l'impianto secondo cui si configurava uno 'scambio sinallagmatico' tra corrompitore e pubblico agente, con atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale.
art. 321 cod. pen.
Citato come norma sostanziale contestata; la Corte valuta la presenza di indizi in relazione alle condotte del prevenuto e dei coindagati.
art. 290 cod. proc. pen.
Richiamato dalle doglianze difensive in tema di esigenze cautelari; la Corte ritiene che il sindacato sul giudizio prognostico sia regolare entro i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari.
art. 299 cod. proc. pen.
La Corte segnala che le richieste di rimodulazione/variazione degli effetti della misura interdittiva devono essere presentate al GIP ai sensi di tale articolo e non al Tribunale chiamato a revocare/confermare il provvedimento originario.
art. 14 Statuto regionale; d.P.R. n. 636/1975; legge regionale Sicilia n. 22/1986; legge regionale n. 10/1999; legge regionale n. 19/2005
Insieme di disposizioni richiamate dalla Corte per ritenere che le IPAB siciliane siano soggette a organizzazione e controllo regionale, giustificando la qualificazione pubblicistica dell'ente e l'applicabilità di regole pubblicistiche.
d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti)
Richiamato per affermare che l'affidamento della totale gestione di servizi di assistenza da parte di un ente sottoposto a vigilanza pubblica richiede procedure di evidenza pubblica; non poteva essere usata una procedura negoziata in assenza di presupposti.
art. 358 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualifica soggettiva degli organi dell'ente (capacità di configurarsi come pubblico agente quando l'istituto esercita un servizio pubblico e è sottoposto a controllo pubblico).
Corte costituzionale, sent. n. 135 del 2020; TAR Sicilia, n. 1591 del 10/02/2021; giurisprudenza di legittimità citata
Decisioni richiamate a supporto del principio che la natura pubblicistica o privatistica delle IPAB va accertata caso per caso e che l'inosservanza delle procedure di evidenza pubblica può comportare l'illegittimità degli affidamenti.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come pubblico o privato rileva in base all'effettiva sussistenza di controllo e vigilanza pubblica; anche istituzioni formalmente 'private' possono essere considerate pubbliche se esercitano servizi pubblici e sono sottoposte a controllo.
- L'assegnazione della gestione di un servizio pubblico, specialmente se comporta impegni economici o lavori a favore dell'ente, deve essere effettuata mediante procedure di evidenza pubblica previste dal codice degli appalti; la mera qualificazione formale di 'locazione' non esclude l'applicabilità della disciplina pubblicistica se dalla sostanza emerge un affidamento di gestione.
- Nel sindacato sulle misure cautelari (misure interdittive o limitazioni di funzioni) la Corte di legittimità valuta la congruenza logica e la adeguatezza della motivazione del giudice di merito riguardo ai gravi indizi e alle esigenze cautelari, ma non rientra nel merito per riconsiderare integralmente l'attendibilità delle prove quando la motivazione è coerente.
- Le intercettazioni e gli elementi indiziari valutati dal giudice di merito possono legittimamente fondare la misura cautelare quando la loro interpretazione risulti logica e ancorata a massime di esperienza; le contestazioni sulla interpretazione delle conversazioni sono, di norma, questioni di fatto riservate al giudice di merito.
- Eventuali richieste di modifica o rimodulazione della misura interdittiva devono essere rivolte al GIP ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; non è compito del Tribunale in sede di riesame provvedere a rimodulazioni che non siano state dedotte correttamente nei termini processuali.
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