Ordinanza n. 390/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1478/2023 emessa dal Tribunale di Salerno il 6.10.2023 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 4187/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla tardiva notificazione del ricorso e, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione di rito. Ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 28 aprile 2026.
Atto impugnato: comportamento omissivo o elusivo dedotto in relazione all'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Salerno
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1478/2023 del Tribunale di Salerno. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile vizio di rito: il ricorso, depositato telematicamente il 19 settembre 2025, non sarebbe stato notificato all'Amministrazione in tale data. Nel modulo di deposito, nella sezione relativa alle notifiche, era stata allegata una PEC del 19 settembre 2025 indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ma contenente la sentenza azionata per l'ottemperanza e non l'atto introduttivo. Il ricorso è stato invece notificato al Ministero soltanto il 16 febbraio 2026, circa cinque mesi dopo il deposito. Il Collegio ha prospettato, in relazione agli artt. 45 e 119 c.p.a., possibili profili di irricevibilità o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
Richiamato dal Collegio in relazione alle modalità e agli adempimenti di deposito del ricorso; il testo non esplicita ulteriormente l'interpretazione applicata.
art. 119 c.p.a.
Richiamato dal Collegio con riferimento al rito applicabile; il testo prospetta possibili conseguenze di irricevibilità o inammissibilità della notificazione tardiva del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, consentendo il deposito di memorie; la norma è stata applicata per assegnare dieci giorni alle parti.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo è depositato prima della notificazione, la notificazione deve riguardare effettivamente l'atto introduttivo; l'invio della sola sentenza o di altro documento non equivale alla notificazione del ricorso.
- La notificazione del ricorso effettuata soltanto dopo un considerevole intervallo dal deposito può determinare profili di irricevibilità o inammissibilità, da esaminare nel rispetto del contraddittorio processuale.
- Se il giudice rileva d'ufficio una questione di rito potenzialmente decisiva, deve darne avviso alle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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