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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32857/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato sul modello 730/2014, con richiesta di restituzione di somme per un rimborso IRPEF ritenuto non spettante e già erogato dal sostituto d’imposta. La contribuente sosteneva di non aver mai percepito il rimborso, contestava la motivazione dell’avviso bonario e l’infondatezza della pretesa. In primo grado e in appello il ricorso veniva respinto perché non risultava provata la mancata erogazione del rimborso da parte del sostituto. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 586, L. 147/2013, sostenendo che il sostituto non avrebbe potuto erogare un rimborso superiore a euro 4.000 e che i giudici di merito le avrebbero imposto una prova impossibile, mentre la prova del mancato pagamento sarebbe stata già data con documentazione prodotta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando l’assenza di argomentazioni giuridiche nella decisione di appello. L’Agenzia resisteva con controricorso. La Corte ha ritenuto inammissibile la documentazione depositata tardivamente dalla ricorrente, perché documenti antecedenti andavano prodotti nel giudizio di merito e comunque mancava attestazione di giudicato per una sentenza prodotta. Sul primo motivo ha escluso che l’art. 1, comma 586, L. 147/2013 impedisse in sé l’erogazione di rimborsi superiori a euro 4.000: la norma autorizza controlli preventivi, ma non esclude che il rimborso sia effettivamente dovuto ed erogabile all’esito dei controlli. Nella parte in cui la censura si fondava su documenti asseritamente prodotti, il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non erano indicati con precisione gli atti, la fase processuale di produzione, né i documenti erano allegati. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse effettivamente spiegato il rigetto, evidenziando la mancata prova del mancato rimborso e, per autonoma ratio non censurata, la definitività della pretesa in quanto la successiva cartella non era stata impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna alle spese e con atto della debenza del contributo unificato aggravato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’art. 1, comma 586, L. 147/2013, chiarendo che la norma disciplina controlli preventivi sui rimborsi superiori a euro 4.000 ma non esclude la possibilità che il rimborso sia dovuto ed erogato; ha inoltre dichiarato inammissibile la parte del motivo basata su documenti non specificamente localizzati e non allegati, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza d’appello non era affetta da motivazione apparente: la CTR aveva espresso una ratio decidendi comprensibile, fondata sulla mancata prova del mancato pagamento e, in via autonoma, sulla definitività della pretesa per mancata impugnazione della cartella successiva. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 586, L. 147/2013

    «al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi ... l’Agenzia delle entrate ... effettua controlli preventivi ... sulla spettanza delle detrazioni ... in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro»

    La norma consente controlli preventivi dell’Agenzia su rimborsi superiori a euro 4.000, ma non esclude che, all’esito dei controlli, il rimborso sia effettivamente dovuto ed erogabile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente gli atti e documenti su cui si fonda, la fase processuale in cui sono stati prodotti e i riferimenti utili a identificarli; la censura deve essere autosufficiente.

  • art. 372 c.p.c.

    I documenti non producibili o non prodotti tempestivamente nel giudizio di merito non possono essere introdotti in cassazione se non nei limiti consentiti dalla norma; nel caso esaminato, la documentazione tardiva è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l’iter logico-giuridico seguito; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata esaminata e respinta perché la norma invocata non impediva il rimborso contestato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa, poiché la sentenza impugnata conteneva una ragione decidendi percepibile e argomentata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: chi fonda la censura su documenti o atti processuali deve indicarne con precisione contenuto, collocazione processuale e riferimenti necessari alla loro individuazione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La disciplina sui controlli preventivi dei rimborsi fiscali superiori a una certa soglia non implica, di per sé, il divieto assoluto di erogazione del rimborso: la norma limita e regola il controllo dell’Amministrazione, ma non esclude il diritto del contribuente al rimborso se sostanzialmente spettante.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non ricorre nullità se il giudice di merito espone una ratio percepibile e idonea a giustificare il rigetto, anche se per relationem o in forma sintetica.
  • In cassazione, una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata è idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata e rende il motivo inidoneo a ottenere la cassazione.
  • La mancata impugnazione di un successivo atto impositivo può determinare la definitività della pretesa e costituire autonoma base del rigetto della controversia sulla precedente comunicazione di irregolarità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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