Ordinanza n. 1845/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di proroga dell’incarico commissariale formulata dal commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ente inadempiente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel precedente giudizio di ottemperanza, definito con sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 25 febbraio 2026, n. 545, il Comune di Giarre era stato ordinato a dare esecuzione al titolo azionato entro un termine stabilito, con nomina, in caso di ulteriore inadempimento, del segretario comunale del Comune di Giardini Naxos quale commissario ad acta. A fronte della mancata ottemperanza dell’ente, il commissario si è insediato e ha impartito disposizioni all’Ufficio Ragioneria, chiedendo una proroga dell’incarico per attendere chiarimenti richiesti in relazione a un distinto giudizio di ottemperanza. La società ricorrente si è opposta alla proroga, ritenendola ingiustificata, e ha chiesto anche l’immediata liquidazione delle somme non contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di proroga del commissario ad acta, rilevando che l’istanza non evidenziava perplessità o dubbi sulle modalità di esecuzione dello specifico giudicato e che sussisteva l’esigenza di dare tempestiva attuazione al titolo giudiziale. Considerata la prossima scadenza del termine assegnato per l’esercizio dei poteri sostitutivi, il Collegio ha assegnato al commissario ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla notificazione se anteriore, per concludere l’incarico. Il TAR ha precisato che eventuali future proroghe dovranno essere richieste tempestivamente e potranno essere valutate positivamente solo in presenza di giustificativi motivati e documentati; resta ferma la possibilità per il commissario di chiedere chiarimenti al giudice dell’ottemperanza. È stato inoltre ribadito che i poteri dell’amministrazione e del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare esecuzione al titolo giudiziale finché l’altro non abbia concretamente provveduto. La domanda della ricorrente di immediata liquidazione delle somme non contestate non risulta espressamente definita nel dispositivo.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono il quadro normativo del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice e dal commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto del giudizio di ottemperanza, pur senza una specifica applicazione testuale distinta nel provvedimento.
Massime di principio
- La proroga dell’incarico del commissario ad acta può essere concessa solo in presenza di ragioni motivate e documentate; non è sufficiente il riferimento generico alla necessità di attendere chiarimenti relativi a un diverso giudizio di ottemperanza, quando non siano rappresentati dubbi sulle modalità di esecuzione dello specifico titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esigenza di assicurare l’effettiva e tempestiva esecuzione del titolo giudiziale giustifica il diniego della proroga richiesta dal commissario ad acta in assenza di concrete ragioni ostative.
- I poteri dell’amministrazione destinataria del giudicato e quelli del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare esecuzione al titolo finché l’altro non abbia concretamente provveduto.
- Il commissario ad acta che necessiti di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del titolo deve rivolgersi tempestivamente al giudice dell’ottemperanza; la richiesta di chiarimenti non comporta, di per sé, la sospensione o la proroga dell’incarico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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