Sentenza del 07/10/2016 n. 20149 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo a maggiori ricavi ai fini IRAP, IVA e IRES per il 2004, basato sullo scostamento dagli studi di settore. Sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione dagli studi di settore prevista per chi aderiva al concordato preventivo biennale, contestando che non fosse stata riconosciuta la congruità dei ricavi dichiarati nel 2001. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 5, sostenendo che la congruità derivasse da calcoli informatici. Con il secondo motivo ha contestato il metodo di determinazione del costo del venduto o dei costi di produzione dei servizi e la motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che spettava alla contribuente dimostrare la congruità dei ricavi del 2001 oppure l'avvenuto adeguamento agli studi di settore entro il termine previsto per l'adesione al concordato. Il primo motivo non coglieva la reale ragione della decisione impugnata, che era la mancanza di prova. Il secondo motivo era inammissibile perché cumulava vizi diversi, non rispettava il principio di autosufficienza del ricorso e non spiegava adeguatamente il calcolo del costo del venduto, il cui valore negativo risultava contrario alle regole contabili. È rimasto quindi fermo l'accertamento dei maggiori ricavi per il 2004. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva partecipato all'udienza.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Disciplina l'applicazione degli studi di settore utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per determinare la congruità dei ricavi dichiarati.
D.L. n. 269 del 2003, art. 33, comma 5, convertito dalla L. n. 326 del 2003
Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
L'adesione al concordato preventivo e i relativi benefici presuppongono che il contribuente dimostri la congruità dei ricavi dichiarati oppure provveda tempestivamente all'adeguamento agli studi di settore e al pagamento delle imposte dovute.
D.P.C.M. n. 97400 del 29 ottobre 1996, artt. 4 e 6
Prevede criteri per la determinazione del costo del venduto o dei costi di produzione dei servizi. Tali criteri non possono essere utilizzati in modo da produrre un risultato contabile irrazionale, come un costo del venduto negativo, senza adeguata spiegazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Individua, rispettivamente, i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi.
Art. 111 Cost.
Richiede che le censure siano specificamente individuate e impone che non sia rimesso alla Corte il compito di ricostruire autonomamente i vizi denunciati.
Massime di principio
- Quando un beneficio fiscale è subordinato alla congruità dei ricavi o all'adeguamento agli studi di settore, l'onere di provare il presupposto grava sul contribuente; non è sufficiente affermare che il risultato deriva da elaborazioni informatiche.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo preciso, distinguendo chiaramente tra violazione di legge e vizio di motivazione; la cumulazione generica dei motivi può comportare l'inammissibilità.
- Il principio di autosufficienza impone di riportare nel ricorso gli atti e i documenti essenziali su cui si fonda la censura, inclusi i passaggi dell'avviso di accertamento rilevanti per il calcolo contestato.
- Le ricostruzioni contabili devono essere coerenti e non possono condurre, senza adeguata giustificazione, a risultati manifestamente irrazionali come un costo del venduto negativo.
- Se il contribuente contesta il metodo di calcolo dell'Amministrazione, deve indicare concretamente il metodo corretto, documentarne i dati e spiegare perché il calcolo dell'Ufficio sia illegittimo o irrazionale.
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