Cassazione Civile, Ordinanza n. 31597/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ente religioso aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, relativo a più immobili e fondato anche sull'esito di una precedente sentenza passata in giudicato relativa all'IMU 2013. In primo grado era stata riconosciuta solo una parziale esenzione, limitata alle aree destinate all'attività didattica. In appello, il Comune aveva contestato tale esenzione per gli immobili scolastici, sostenendo che le rette applicate non fossero simboliche; la contribuente aveva proposto appello incidentale chiedendo l'esenzione anche per altri cespiti non utilizzati e la rideterminazione dell'imposta. La CTR aveva accolto l'appello principale del Comune, negando l'esenzione per l'attività didattica perché svolta dietro corrispettivi non simbolici, e aveva accolto solo in parte l'appello incidentale, annullando l'avviso limitatamente al giardino. In cassazione la contribuente ha dedotto, in sintesi, omessa pronuncia o errata mancata rideterminazione del tributo, violazione della disciplina agevolativa IMU/ICI per le attività didattiche non commerciali, violazione dell'onere della prova e delle norme sulla riduzione IMU per immobili inagibili o non utilizzati, nonché vizi di motivazione e di legge per non avere riconosciuto l'esenzione su parte dei beni.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del Comune sull'inammissibilità del ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, una volta annullato parzialmente l'avviso, era sufficiente scorporare dall'importo dovuto la quota relativa all'immobile escluso, comprensiva di imposta, interessi e sanzioni, senza necessità di un nuovo calcolo giudiziale; il motivo è stato quindi ritenuto infondato. Sul secondo motivo ha ribadito che, ai fini dell'esenzione per attività didattiche svolte da enti non commerciali, occorre un corrispettivo simbolico, cioè irrisorio e marginale; poiché nel caso concreto le rette scolastiche mensili risultavano di importo non simbolico, la CTR aveva correttamente negato il beneficio. Sul terzo motivo ha escluso l'esenzione per gli immobili asseritamente inutilizzati, osservando che la mera inutilizzazione di fatto non rileva e che mancava la prova della previa conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità, necessaria per riconoscere la riduzione IMU anche in assenza di specifica dichiarazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3, 4 e richiamo all'art. 360-bis c.p.c.
Le censure proposte in cassazione devono essere specifiche e riferite ai singoli motivi; l'eccezione di inammissibilità generica è stata respinta perché il ricorso conteneva argomentazioni comprensibili e autosufficienti.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati come norme processuali asseritamente violate; la Corte ha escluso i vizi lamentati.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
Per l'esenzione relativa alle attività didattiche degli enti non commerciali è necessario che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e dietro corrispettivi simbolici.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
La disciplina agevolativa richiamata vale anche per l'IMU, in continuità con la normativa Ici.
art. 13 d.l. n. 201/2011
In caso di immobile inagibile l'IMU va ridotta del 50%; la riduzione può operare anche senza richiesta del contribuente se lo stato di inagibilità è noto al Comune.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione grava sul contribuente che la invoca in deroga alla regola generale di imposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. n. 200 del 19/11/2012
I parametri del decreto hanno valore indicativo e non decisivo; resta centrale la verifica della simbolicità dei corrispettivi e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
L. n. 1/2012
Richiamata nel quadro normativo sull'esenzione IMU per gli enti non commerciali.
d.l. n. 16/2012
L. n. 44/2012 e legge n. 27/2012
Normativa richiamata dalla parte ricorrente nel quadro delle agevolazioni IMU; la Corte non la tratta autonomamente ma la ricomprende nel complessivo regime esentativo.
d.m. 26/06/2014
Citato dalla ricorrente in relazione ai criteri applicativi dell'esenzione; la Corte ribadisce che i criteri economici formali non sono di per sé dirimenti.
decisione Commissione UE 19/12/2012
Conferma che per l'esenzione le attività didattiche devono essere gratuite o remunerate con corrispettivi sostanzialmente simbolici, in linea con i vincoli europei.
Cass. n. 3674/2024
Richiamata come precedente che definisce il corrispettivo simbolico come importo irrisorio, marginale e meramente formale.
Cass. n. 27821/2023
Richiamata per il principio sul corrispettivo simbolico nelle rette scolastiche ai fini dell'esenzione.
Cass. n. 34311/2022
Richiamata per affermare che la perdita di esercizio dell'attività non è elemento decisivo ai fini dell'esenzione.
Cass. n. 26679/2023
La riduzione IMU per immobile inagibile senza domanda presuppone la prova della conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità e inutilizzabilità.
Cass. n. 8592/2021
In presenza di stato di inagibilità noto al Comune, la riduzione IMU spetta anche in assenza di specifica richiesta, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Cass. n. 17224/2020
Richiamata dalle difese sulla necessità di specificità del ricorso per cassazione.
Cass. n. 342/2021
Richiamata dalle difese sulla necessità di specificità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU/ICI per attività didattiche svolte da enti non commerciali, non basta la natura soggettiva dell'ente: occorre anche che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e a fronte di corrispettivi solo simbolici, cioè irrisori, marginali e non rapportabili al servizio reso.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione fiscale grava sul contribuente che li invoca; la prova deve riguardare le concrete modalità di svolgimento dell'attività o, per l'immobile inagibile, la conoscenza dello stato del bene da parte del Comune.
- I parametri normativi o regolamentari di settore hanno valore meramente indicativo quando la disciplina richiede una verifica sostanziale della simbolicità del corrispettivo e della non commercialità dell'attività.
- La perdita di esercizio dell'attività non è di per sé decisiva per ottenere l'esenzione, se restano provati corrispettivi non simbolici.
- In tema di IMU, la riduzione per immobile inagibile può operare anche senza dichiarazione del contribuente solo se risulta provato che il Comune conosceva già lo stato di inagibilità e inutilizzabilità dell'immobile.
- Quando un giudice annulla solo in parte un avviso di accertamento tributario, può bastare che l'ente impositore scorpori dall'importo dovuto la quota relativa al bene escluso, senza che sia necessario un nuovo calcolo giudiziale complessivo.
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