Sentenza n. 896/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - della Deliberazione D.G. n. 387 del 14.3.2026, comunicata alla ricorrente soltanto in data 18.3.2026, nella parte in cui la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 30 (CIG. B338C7C6FF) della “procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di dispositivi per apparato respiratorio ed altri dispositivi per area critica comprensivi dei servizi connessi, da destinare ai presidi ospedalieri e ai distretti sanitari dell’ASL Salerno” a favore di Scognamiglio S.r.l.; - di tutti i verbali delle operazioni concorsuali della gara de qua e dei relativi allegati, e segnatamente: (i) dell’allegato, non cognito, al verbale n. 6 della seduta riservata del 30.7.2025, nell’ambito del quale è confluito il giudizio di conformità tecnica reso dal Soggetto valutatore con riguardo all’offerta presentata dalla società Scognamiglio S.r.l. nell’ambito del Lotto in parola; (ii) del verbale n. 6, concernente la seduta riservata del Seggio di gara tenutasi in data 30.7.2025, nella parte in cui il predetto Organo tecnico ha verificato ed approvato i lavori svolti dal Soggetto valutatore con riguardo alla valutazione di conformità dell’offerta di Scognamiglio S.r.l. nell’ambito del Lotto n. 30; - di tutti i documenti che compongono la lex specialis di gara e segnatamente del combinato disposto: (i) dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, nella sezione “offerte equivalenti”, laddove dovesse essere interpretato nel senso di ammettere l’applicazione del principio di equivalenza funzionale anche per il Lotto de quo, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso; (ii) dell’art. 22 del Disciplinare di gara e dell’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui hanno individuato quale criterio di aggiudicazione del Lotto n. 30 quello del minor prezzo; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti; e condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 30 della gara per la fornitura di dispositivi per apparato respiratorio e altri dispositivi per area critica in favore di altro operatore economico, nonché gli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 30, contestando la valutazione di conformità tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria, la relativa approvazione da parte del Seggio di gara e, inoltre, le previsioni della lex specialis concernenti l'eventuale applicazione del principio di equivalenza funzionale e il criterio del minor prezzo. È stata proposta anche domanda risarcitoria. La ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda cautelare, riferendo che il RUP aveva avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione. L'amministrazione ha poi depositato la deliberazione n. 842 del 10 maggio 2026, con cui ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la deliberazione di aggiudicazione n. 387 del 14 marzo 2026 limitatamente al Lotto n. 30.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'annullamento d'ufficio disposto dalla stazione appaltante avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata con il ricorso. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dell'aggiudicazione, della valutazione tecnica, degli atti di gara o delle clausole della lex specialis, né è stata esaminata la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate, con salva restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Annullamento d’ufficio in parte qua, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990
L'amministrazione ha esercitato il potere di annullamento d'ufficio sull'aggiudicazione del Lotto n. 30; tale autotutela ha determinato la soddisfazione della pretesa impugnatoria e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla d'ufficio l'atto impugnato in modo da soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i vizi dedotti contro l'atto originario.
- L'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione limitatamente al lotto oggetto di impugnazione è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l'effetto lesivo contestato dal concorrente.
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