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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202200238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale che richiedeva ulteriori chiarimenti e integrazioni nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché parere interlocutorio della Soprintendenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la mancata conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a opere realizzate in variante rispetto a un intervento edilizio e paesaggistico già autorizzato. Deduceva la violazione dei principi di buon andamento ed efficienza, dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004, dell’art. 146, commi 6 e 9, del d.lgs. 42/2004, delle norme regionali e del PPTR, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Sosteneva che la Regione avesse illegittimamente trasferito al Comune verifiche istruttorie di propria competenza e che la Soprintendenza, decorso il termine di novanta giorni per il parere, non potesse rendere un ulteriore parere interlocutorio, dovendo la Regione comunque definire il procedimento. Chiedeva inoltre l’accertamento dell’obbligo della Regione di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato. Quanto alla nota regionale, ha ritenuto che essa fosse un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e di natura provvedimentale: la Regione non aveva trasferito le proprie competenze al Comune, ma aveva richiesto chiarimenti su una precedente nota comunale e ulteriori documenti alla ricorrente, nell’ambito dell’istruttoria. Il giudice ha escluso che la nota costituisse un atto soprassessorio, poiché non risultava una volontà di rinviare sine die la conclusione del procedimento; le richieste erano funzionali all’acquisizione di informazioni tecniche sulle opere, informazioni riconducibili al Comune quale ente titolare delle funzioni di polizia edilizia e autore dei precedenti provvedimenti di sospensione e demolizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro il parere interlocutorio della Soprintendenza, anch’esso privo di autonoma lesività. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, poiché al momento della proposizione del ricorso la Regione stava ancora svolgendo l’istruttoria e non era ravvisabile un’inerzia procedimentale. In ogni caso, la successiva determinazione regionale del 31 marzo 2022, con cui era stato rilasciato l’accertamento parziale di compatibilità paesaggistica, avrebbe reso improcedibile la domanda sul silenzio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori a favore del Ministero della Cultura.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Il testo richiama i commi 4 e 5.

    La ricorrente invocava i presupposti sostanziali per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e la perentorietà dei termini del procedimento; il TAR ha ritenuto che le attività istruttorie regionali non integrassero un’illegittima inerzia o un arresto procedimentale.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il testo richiama i commi 6 e 9.

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alle competenze paesaggistiche e ai termini procedimentali, ma il giudice ha definito la controversia sulla natura endoprocedimentale degli atti impugnati e sull’assenza di inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di conclusione del procedimento e il divieto di atti soprassessori sono stati richiamati dal TAR; nel caso concreto non è stato ravvisato un rinvio sine die, bensì un approfondimento istruttorio.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è stata ritenuta inammissibile perché non vi era inerzia al momento del ricorso e, comunque, improcedibile dopo l’adozione del provvedimento regionale conclusivo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    .

Massime di principio

  • Una nota con cui l’amministrazione procedente richiede chiarimenti tecnici, documenti o integrazioni nell’ambito dell’istruttoria non è autonomamente impugnabile quando non manifesta una decisione definitiva né produce una lesione attuale e diretta della posizione del privato.
  • Il coinvolgimento dell’ente locale nella raccolta di informazioni tecniche sulle opere edilizie non costituisce, di per sé, una illegittima delega della competenza paesaggistica dell’amministrazione procedente, quando l’ente locale è titolare delle funzioni di polizia edilizia e ha già adottato atti riguardanti le opere controverse.
  • Un atto endoprocedimentale non è qualificabile come soprassessorio se le richieste istruttorie sono funzionali alla definizione del procedimento e non evidenziano la volontà dell’amministrazione di rinviare sine die la decisione finale.
  • Il ricorso avverso il silenzio è inammissibile quando, al momento della sua proposizione, l’amministrazione stia concretamente svolgendo l’istruttoria e non sia configurabile un’inerzia procedimentale; l’adozione successiva del provvedimento finale rende comunque improcedibile la domanda.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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