Cassazione Penale, Sentenza n. 2860/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge per aver effettuato il ragguaglio di pena nonostante il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 380/2001 fosse punito solo con l'ammenda (piccola pena pecuniaria), con contestazione della conversione/ ragguaglio in pena detentiva o in diversa specie di pena; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione di equivalenza delle circostanze fatta dalla Corte d'appello (con motivazione ritenuta congrua: entità non modesta dei lavori, destinazione abitativa con aumento del carico urbanistico, comportamento spregiudicato e rapidità nell'esecuzione). Ha altresì ritenuto corretta la modalità di calcolo della pena in caso di continuazione tra reati puniti con sanzioni eterogenee, richiamando il criterio delle Sezioni Unite "Giglia" (sent. n. 40983/2018): aumento con criterio di pena unica progressiva per moltiplicazione, nel rispetto del genere della pena del reato satellite (ragguaglio a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.). In pratica la Corte d'appello aveva quantificato la pena complessiva in mesi 10 di reclusione e una multa (nel corpo della motivazione la somma finale risultante dall'operazione è indicata in euro 2.700; all'inizio del provvedimento è riportato euro 2.770). La Cassazione ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001
Articolo richiamato tra le violazioni per le quali è stata irrogata la pena; la Corte ha valutato tale violazione nel quadro complessivo delle altre condotte ai fini del bilanciamento delle circostanze.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 93
art. 93 d.P.R. n. 380/2001
Violazione considerata come reato satellite nel calcolo della pena; la sanzione pecuniaria prevista è stata conteggiata nel complesso della continuazione.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95
art. 95 d.P.R. n. 380/2001
Norma originariamente punita con ammenda; la Corte ha spiegato come, in ipotesi di continuazione con reato più grave, l'aumento di pena debba rispettare il genere della pena del reato satellite (ragguaglio e conversione secondo art. 135 c.p.).
codice penale, art. 349, secondo comma
art. 349, secondo comma, c.p.
Richiamato tra le norme violate; inserito nel quadro fattuale oggetto di valutazione della Corte territoriale.
codice penale, art. 133
Richiamato come parametro per la motivazione del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte può fondare il suo giudizio anche su alcuni dei parametri dell'art. 133 senza necessità di analitica elencazione.
codice penale, art. 135
Norma usata come riferimento per il ragguaglio delle pene: quando l'aumento riguarda un reato satellite punito con pena pecuniaria (ammenda/multa), l'aumento della pena detentiva va ragguagliato a pena pecuniaria nel rispetto del genere della pena prevista.
codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha disposto la condanna alle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione "Giglia"
Sez. Un., sent. n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia), Rv. 273751-01
Principio decisivo utilizzato per il calcolo in caso di continuazione tra reati con pene eterogenee: aumento mediante pena unica progressiva per moltiplicazione, con rispetto del genere della pena del reato satellite.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Martinenghi)
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio di valutazione del giudice di merito e, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato per la valutazione sulla richiesta di condanna al versamento alla Cassa delle Ammende; la Cassazione ha ritenuto di disporre il versamento in via equitativa, non essendo il ricorso manifestamente colposo nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo se manca una motivazione congrua; una motivazione basata anche su alcuni parametri dell'art. 133 c.p. è sufficiente.
- In caso di continuazione tra reati con sanzioni eterogenee va applicato il criterio delle Sezioni Unite "Giglia": aumento per moltiplicazione e rispetto del genere della pena del reato satellite (ragguaglio a pena pecuniaria se necessario, ai sensi dell'art. 135 c.p.).
- Se il reato satellite prevede solo ammenda (o altra pena pecuniaria), l'aumento collegato alla continuazione deve essere eseguito rispettando il genere della pena pecuniaria; non è arbitrario convertire l'incremento in multa laddove la disciplina lo consente con le tecniche di ragguaglio previste dal codice.
- Per contrastare in cassazione una valutazione di merito occorre dimostrare concretamente l'insufficienza o l'assenza di motivazione, non la sola divergenza di apprezzamento; argomentazioni generiche sono insufficienti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo casi particolari, l'onere delle spese e può comportare anche il versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa, se non è ravvisabile colpa grave del ricorrente nella determinazione del vizio di inammissibilità.
- Nelle impugnazioni concernenti il calcolo della pena in ipotesi di continuazione con reati eterogenei, è essenziale verificare passo per passo il ragguaglio operato dal giudice (quantificazione del reato più grave, aumenti applicati per i reati satelliti, eventuale conversione/ ragguaglio a pena pecuniaria).
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