Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25376/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Il procedimento non riguarda il merito della controversia originaria, ma una istanza di correzione di errore materiale proposta contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 5503 del 2019. Il richiedente ha dedotto che nel dispositivo di tale ordinanza il suo nominativo era stato inserito due volte, con l'effetto di attribuirgli erroneamente, oltre all'obbligo connesso al ricorso incidentale, anche quello riferito al ricorso principale e del conseguente ulteriore contributo unificato. La Corte ha verificato che nella motivazione dell'ordinanza del 2019 risultava correttamente che egli aveva proposto solo il ricorso incidentale, mentre il dispositivo conteneva un duplice richiamo erroneo al suo nome nella condanna al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 5503 del 2019, eliminando l'erronea duplicazione del nominativo del richiedente e precisando che l'ulteriore contributo unificato è dovuto, rispettivamente, dai ricorrenti principali per il ricorso principale e dal ricorrente incidentale per il ricorso incidentale, se dovuto. È stato altresì disposto che la correzione fosse annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge quale conseguenza del rigetto dell'impugnazione; il dispositivo va correttamente riferito alle parti che abbiano effettivamente proposto il singolo gravame

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto, pari a quello dovuto per l'impugnazione

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    indicano la trattazione del procedimento in camera di consiglio

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto nel testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando risulti palese dal confronto con la motivazione e con gli atti del processo.
  • Ai fini dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo deve essere riferito alla parte che abbia effettivamente proposto l'impugnazione oggetto di rigetto, senza duplicazioni o indebite estensioni soggettive.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, se la rettifica non comporta contraddittorio effettivo con parti costituite, può non farsi luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.