Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24924/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.690,61 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico atto nell'interesse di due imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 2 maggio 2025. La vicenda riguarda una truffa ai danni della persona offesa, nella quale la Corte territoriale aveva ritenuto provata l'esistenza di un accordo criminoso tra i due imputati e la divisione dei ruoli nella commissione del reato. Con il primo motivo si denunciava una violazione di legge per asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per truffa; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre le doglianze di appello, prospettando una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente aspecificità del motivo. Con il secondo motivo si censurava la motivazione sulla quantificazione della pena per manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque infondata, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e rilevando che la motivazione era adeguata. Con il terzo motivo si lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; la Corte ha osservato che tale doglianza non era stata previamente dedotta in appello e quindi era inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La riproposizione dei motivi di appello senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata integra aspecificità dell'impugnazione e conduce all'inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere effettuata in aderenza ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze deve essere sorretta da valutazione degli elementi rilevanti indicati dalla norma.

  • art. 20-bis c.p.

    La censura sulla mancata sostituzione della pena detentiva presuppone che la questione sia stata dedotta nei motivi di appello, altrimenti è preclusa in cassazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    In cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate con l'appello, salvo che il ricorso contesti specificamente l'erroneità o incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure di merito o in una diversa lettura del compendio probatorio, se non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'aspecificità del ricorso ricorre quando manca una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione censurata e le ragioni dell'impugnazione; tale vizio determina l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La valutazione della prova e l'accertamento della partecipazione di più imputati a un medesimo accordo criminoso, se sorretti da motivazione congrua e logica, non sono sindacabili in cassazione come richiesta di rivalutazione del merito.
  • La commisurazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali o per motivazione inesistente o apparente.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata dedotta nei motivi di appello, salvo specifica contestazione della ricostruzione dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.