Cassazione Penale, Sentenza n. 12235/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 27/06/2023 (che in parte aveva riformato la sentenza del GUP) con due motivi principali: (1) violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) e 597, comma 3 c.p.p., e mancata motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius colmando una presunta carenza motivazionale di primo grado circa l'uso dell'arma e dunque avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p.; (2) omessa motivazione in relazione all'aumento di pena dovuto alla continuazione (per Alessandro Costantino), contestando che la Corte non abbia spiegato il motivo dell'aumento di pena quantificato in anni due e euro 400 di multa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non sussiste una violazione del divieto di reformatio in peius poiché non c'è stato un aumento sanzionatorio, né applicazione di nuove misure o revoca di benefici: la Corte d'appello ha fornito valutazione sulla circostanza aggravante (uso di arma) basandosi, tra l'altro, sulle dichiarazioni della persona offesa, e il motivo di ricorso è stato anche giudicato aspecifico per la mancata effettiva contestazione della motivazione impugnata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto l'aumento per la continuazione manifestamente fondato e non carente di motivazione: l'aumento applicato era prossimo al minimo edittale e le ragioni (gravità del fatto, vulnerabilità della vittima, azione in concorso e uso dell'arma) risultano indicate nella sentenza impugnata; la giurisprudenza consente motivazioni meno dettagliate per aumenti di esigua entità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono stati condannati, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il principio che i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma relativa al contenuto della motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, unitamente a quella di primo grado (doppia conforme), costituisse un corpo decisionale coerente e sufficiente.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della contestazione degli errori di motivazione sulla valutazione delle prove; la Corte ha valutato che la decisione di merito abbia adeguatamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa.
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
Aggravante dell'uso di armi nella rapina; i ricorrenti sostenevano che l'incertezza sul possesso/sulla specie dell'arma avrebbe dovuto escludere l'aggravante, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello, anche sulla base della testimonianza della vittima, fosse idonea a ritenere sussistente l'aggravante.
art. 132 cod. pen.
Regola la determinazione della pena e l'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine agli aumenti per continuazione; la Corte ha richiamato che per aumenti di entità esigua non è dovuta una motivazione dettagliata, purché il rapporto di proporzione sia rispettato e non si configuri un cumulo materiale.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come parametro di verifica dei limiti alle combinazioni sanzionatorie; la Corte ha verificato che l'aumento per continuazione non violasse i limiti di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, in caso di inammissibilità dei ricorsi, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, a somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alle somme indicate.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in ordine alla trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto; procedimento seguito nel caso.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che non contesta specificamente e puntualmente la motivazione della decisione impugnata è inammissibile: i motivi devono essere specifici e ricondurre direttamente le doglianze agli argomenti utilizzati dal giudice di merito.
- Non c'è violazione del divieto di reformatio in peius quando l'appello non comporta un peggioramento della posizione sanzionatoria del ricorrente (nessun nuovo aumento, misura o revoca di benefici).
- Le sentenze di merito "doppie conformi" (prime e seconde decisioni che adottano gli stessi criteri valutativi) possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale; ciò riduce la possibilità di censura in Cassazione per presunta carenza di motivazione quando l'insieme delle decisioni risulta coerente.
- In tema di aumento per continuazione, se l'incremento è di esigua entità e prossimo al minimo, il giudice non è obbligato a una motivazione dettagliata: è sufficiente che emergano ragioni conformi ai criteri di proporzionalità e alla gravità dei fatti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire elemento idoneo, se ritenute attendibili, per la configurazione di circostanze aggravanti (es. uso di arma), e la difesa deve confrontarsi specificamente con questa motivazione per rendere il motivo di cassazione ammissibile.
- La Corte di Cassazione può infliggere sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando il ricorso è inammissibile per profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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