Sentenza del 09/11/2015 n. 228 - Comm. Trib. Prov. Asti
Attivazione contraddittorio - Principio del contraddittorio - Attuazione del contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio enunciato risulta che la mancata attivazione del contraddittorio determina una lesione concreta del diritto di difesa e una violazione del principio del giusto procedimento amministrativo. L'avviso di accertamento emesso senza il necessario preventivo contraddittorio è affetto da nullità. Il testo non indica gli estremi completi della sentenza né un dispositivo specifico, ma espone un principio favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso senza la preventiva attivazione di un effettivo contraddittorio finale. Secondo la tesi richiamata, richieste di informazioni e questionari costituiscono strumenti istruttori con partecipazione dell'interessato, ma non sostituiscono il contraddittorio, che deve consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni dopo la conclusione dell'istruttoria e prima dell'adozione dell'atto, con effettivo esame da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Cassazione n. 8481/2010
La mancata attivazione del contraddittorio può determinare una lesione concreta del diritto di difesa e incidere sulla validità dell'avviso di accertamento.
Principio del giusto procedimento amministrativo
Il contribuente deve disporre di strumenti per far valere le proprie ragioni prima della conclusione del procedimento tributario; l'omissione di tale fase integra un vizio del procedimento.
Corte di giustizia dell'Unione europea, 18 dicembre 2008
Il contraddittorio è un principio fondamentale che impone all'autorità amministrativa di consentire all'interessato di presentare le proprie osservazioni e di esaminarle effettivamente prima dell'adozione della decisione.
Massime di principio
- Il contraddittorio tributario deve essere effettivo, preventivo e collocato dopo la conclusione dell'istruttoria e prima dell'emissione dell'atto.
- La semplice trasmissione di richieste di informazioni, questionari o altri atti istruttori non equivale necessariamente all'attivazione del contraddittorio finale.
- Per essere valido, il contraddittorio deve consentire al contribuente di conoscere le contestazioni, presentare osservazioni e ottenere una valutazione concreta delle proprie deduzioni.
- L'assenza del contraddittorio può comportare la nullità dell'avviso di accertamento quando la relativa garanzia sia applicabile al procedimento e la violazione incida effettivamente sul diritto di difesa.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura dell'accertamento, l'eventuale obbligo normativo di contraddittorio, le comunicazioni ricevute e se l'Amministrazione abbia realmente esaminato le osservazioni del contribuente.
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