Cassazione Penale, Sentenza n. 19893/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso il sequestro preventivo delle società Kalispera s.r.l. e Bo.ge.co. s.r.l. e dei crediti d'imposta fino a euro 3.242.063,00, disposti per i reati contestati (art. 640-bis c.p.) per indebita acquisizione di crediti fiscali relativi al Superbonus 110% e altri bonus. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione apparente per omissione di valutazione delle censure difensive riguardanti 12 dei 17 cantieri; 2) violazione del d.lgs. n. 231/2001 in relazione all'art. 321, comma 1 c.p.p. (inammissibilità del sequestro impeditivo) e carenza del periculum in mora, sostenendo che il venir meno della possibilità di cessione dei crediti (d.l. n. 39/2024) avrebbe eliminato il pericolo di dissipazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e non fondato: l'ordinanza impugnata contiene motivazione con i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e le omissioni lamentate non sono state specificamente indicate. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha affermato la compatibilità e l'ammissibilità del sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p. anche in tema di responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) e ha ritenuto sussistente il periculum in mora nonostante il d.l. n. 39/2024, in quanto permaneva il rischio di ulteriore uso di schemi fraudolenti e la finalità impeditiva del sequestro sulle società e quella anticipatoria in funzione di futura confisca. Ha inoltre escluso rilevanza probatoria delle dimissioni dell'amministratore sostituito, considerandole non dedotte e non dimostrate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende (in via equitativa).
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Delitto contestato alla difesa: truffa aggravata mediante presentazione di documentazione inesatta o fraudolenta per ottenere crediti d'imposta (Superbonus 110% e altri bonus). La norma è stata richiamata come fatto-base dei provvedimenti cautelari.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro preventivo impeditivo. La Corte ha ritenuto ammissibile l'applicazione di tale sequestro anche in ipotesi di responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001), ritenendo non sussistere incompatibilità logico-giuridica con le misure interdittive previste dal medesimo decreto.
art. 325 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame/appello in materia di misure cautelari: ammissibile solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da privare il provvedimento dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare il primo motivo generico e inammissibile.
d.lgs. n. 231/2001, art. 53
Riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti. La difesa sosteneva che l'art. 53 non richiamava l'art. 321 c.p.p. e quindi impediva il sequestro impeditivo; la Corte ha ritenuto infondata tale eccezione e ha confermato la compatibilità del sequestro impeditivo con le misure previste per la responsabilità degli enti.
d.l. n. 39/2024
Norma che ha vietato la cessione del credito e lo sconto in fattura per lavori eseguiti dopo il 31/03/2024. La Corte ha ritenuto che il divieto non escludeva il periculum in mora né vanificasse la finalità impeditiva del sequestro sulle società, potendo al più incidere sulla specifica finalità impeditiva rispetto ai crediti di imposta ma non sulla strumentalità delle società ai fini della cautela e della futura confisca.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'istituto della Cassa delle ammende: ha giustificato l'irrogazione di una somma equitativa (euro 3000) in favore della Cassa, non ritenendo il ricorso presentato con colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1 c.p.p. è compatibile con le misure previste per la responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) e può essere disposto anche quando si mira a impedire l'uso strumentale di società alla commissione di reati fiscali.
- La sopravvenuta modifica normativa che limita la cessione dei crediti fiscali non elimina automaticamente il periculum in mora; il giudice può ritenere sussistere il rischio di ulteriori schemi fraudolenti e mantenere la misura cautelare, specie se le società appaiono sistematicamente finalizzate all'illecito.
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la censura sulla motivazione deve essere precisa e dimostrare carenze tali da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico; censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- La mera sostituzione formale di un amministratore o successivi atti non producono automaticamente la cessazione del pericolo di reiterazione del reato salvo che tale circostanza non sia stata adeguatamente allegata e provata.
- Il sequestro preventivo può svolgere sia una funzione impeditiva (impedire l'uso del bene per nuovi illeciti) sia una funzione anticipatoria in vista della confisca; il venir meno di una specifica modalità di profitto non preclude comunque la necessità di tutela cautelare se persistono elementi di rischio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →