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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3252/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per due fatti di dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio procedurale per presunto rigetto illegittimo dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore ex art. 420-ter c.p.p., deducendo tempestività e giustificazione dell'impedimento; (2) censura sulla mancata considerazione dell'assenza del dolo (o del dolo eventuale), sostenendo che non sussistono elementi idonei a provare la volontà di evadere le imposte, posto che i modelli Unico sono mera trasposizione dei dati contabili e l'imputato non era soggetto tecnico come sindaco o commercialista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura sull'impedimento del difensore: l'impedimento doveva essere "prontamente comunicato" ex art. 420-ter c.p.p.; la notizia del concomitante impegno era stata notificata il 13/05/2019 ma non è stata segnalata nell'udienza del 5/06/2019 né successivamente fino al 15/07/2019, per cui la comunicazione non è stata tempestiva e l'istanza è priva di rilievo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la contestazione sul dolo: la Corte d'appello ha indicato elementi convergenti e gravi indizi (nomina a liquidatore il 10/08/2014, sottoscrizione delle dichiarazioni presentate il 29/12/2014 e il 30/09/2015, fatture registrate in contabilità ma omesse nelle dichiarazioni, valori di rimanenze iscritti in bilancio ma non dichiarati, e ammontari "enormi" omessi — €5.798.395,77 per il 2013 e €1.362.576,00 per il 2014). Valutati unitariamente tali elementi hanno consentito di inferire il dolo; non sono emersi elementi di segno contrario. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disciplina il delitto di dichiarazione infedele; applicato per la mancata indicazione nei modelli Unico di consistenze/ricavi effettivi, con conseguente evasione d'imposta; la Corte ha ritenuto che l'omissione di valori contabili evidenti e rilevanti costituisce elemento costitutivo del reato unitamente al dolo.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce il concetto di dolo e di colpa nel diritto penale; la Corte ha interpretato che il dolo può essere desunto da elementi indiziari convergenti (firma del dichiarante, iscrizioni contabili note ma non portate in dichiarazione, entità degli importi omessi).

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Stabilisce l'istituto dell'impedimento del difensore e l'obbligo di pronta comunicazione; la Cassazione ha applicato il principio secondo cui la mancata pronta comunicazione rende irrilevante l'impedimento e giustifica il rigetto della richiesta di rinvio.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto che le censure cadono sotto tali fattispecie ma sono manifestamente infondate e pertanto il ricorso è inammissibile.

  • Sez. U, n. 38343 del 2014 (Espenhahn) - giurisprudenza

    Giurisprudenza citata dal ricorrente come parametro per valutare il dolo eventuale; la Corte ha ritenuto che, anche avendo riguardo a tale indirizzo, la decisione di merito ha indicato sufficienti elementi per inferire il dolo e ha valutato correttamente gli indizi.

Massime di principio

  • L'impedimento del difensore ex art. 420-ter c.p.p. deve essere "prontamente comunicato": la tardiva segnalazione (soprattutto se effettuata solo in prossimità dell'udienza) può giustificare il rifiuto dell'istanza di rinvio.
  • La mera qualifica formale dell'autore (es. non essere commercialista o sindaco) non esclude automaticamente la responsabilità per dichiarazione infedele se il soggetto ha sottoscritto la dichiarazione e risultano in contabilità elementi che non sono stati riportati nel modello fiscale.
  • La valutazione del dolo in reati fiscali può fondarsi su indizi concreti e convergenti: firma e ruolo del dichiarante, presenza nelle scritture contabili di ricavi o rimanenze non dichiarati, entità delle omissioni e mancanza di spiegazioni giustificative costituiscono elementi idonei a inferire la volontà di evadere.
  • In difesa, è importante documentare elementi di segno contrario (es. errori materiali tempestivamente emendati, deleghe/competenze effettive affidate a terzi, giustificazioni contabili credibili) e dimostrare tempestiva comunicazione di impedimenti processuali quando rilevanti.
  • Ricorsi in Cassazione privi di fondamento manifesto possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione del ricorso.

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