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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 26.11.2026, con il quale è stata attribuita al ricorrente la denominazione di “coordinatore” a decorrere dal 1° ottobre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia che attribuisce la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal 1° ottobre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente della Polizia di Stato ha impugnato il decreto del Capo della Polizia con cui gli è stata attribuita la denominazione di "coordinatore", chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il pregiudizio dedotto consisteva nella compromissione della progressione di carriera e del trattamento economico conseguente al provvedimento. Il testo non espone analiticamente le ulteriori censure di legittimità articolate nel ricorso; rileva soltanto che esse sono state oggetto di puntuali e approfondite controdeduzioni dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo insussistente il periculum in mora. Il danno cautelare è stato considerato sostanzialmente soltanto enunciato, senza l'allegazione di circostanze specifiche idonee a dimostrarne l'attualità e l'irreparabilità. Il pregiudizio alla progressione di carriera e al trattamento economico, così come prospettato, non è stato ritenuto sufficiente a integrare il requisito cautelare. Il giudice ha inoltre rilevato che le censure di merito avevano ricevuto puntuali e approfondite controdeduzioni dalla difesa pubblica, senza tuttavia definire il merito della controversia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; la domanda è stata respinta per mancata dimostrazione dell'attualità e irreparabilità del pregiudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve dimostrare con allegazioni specifiche l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio; la mera enunciazione del danno non soddisfa il requisito del periculum in mora.
  • Il pregiudizio alla progressione di carriera e al trattamento economico conseguente a un provvedimento amministrativo non determina di per sé la sussistenza del periculum in mora, se non sono indicate circostanze concrete che ne dimostrino l'attualità e l'irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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