Ordinanza n. 21/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 26.11.2026, con il quale è stata attribuita al ricorrente la denominazione di “coordinatore” a decorrere dal 1° ottobre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo della Polizia che attribuisce la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal 1° ottobre 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente della Polizia di Stato ha impugnato il decreto del Capo della Polizia con cui gli è stata attribuita la denominazione di "coordinatore", chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il pregiudizio dedotto consisteva nella compromissione della progressione di carriera e del trattamento economico conseguente al provvedimento. Il testo non espone analiticamente le ulteriori censure di legittimità articolate nel ricorso; rileva soltanto che esse sono state oggetto di puntuali e approfondite controdeduzioni dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo insussistente il periculum in mora. Il danno cautelare è stato considerato sostanzialmente soltanto enunciato, senza l'allegazione di circostanze specifiche idonee a dimostrarne l'attualità e l'irreparabilità. Il pregiudizio alla progressione di carriera e al trattamento economico, così come prospettato, non è stato ritenuto sufficiente a integrare il requisito cautelare. Il giudice ha inoltre rilevato che le censure di merito avevano ricevuto puntuali e approfondite controdeduzioni dalla difesa pubblica, senza tuttavia definire il merito della controversia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; la domanda è stata respinta per mancata dimostrazione dell'attualità e irreparabilità del pregiudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve dimostrare con allegazioni specifiche l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio; la mera enunciazione del danno non soddisfa il requisito del periculum in mora.
- Il pregiudizio alla progressione di carriera e al trattamento economico conseguente a un provvedimento amministrativo non determina di per sé la sussistenza del periculum in mora, se non sono indicate circostanze concrete che ne dimostrino l'attualità e l'irreparabilità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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