Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36303/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati o comunque non sindacabili nel merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata in ragione delle caratteristiche del fatto. La Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando la motivazione della Corte territoriale fondata sulla complessiva modalità della condotta, sul possesso di più tipologie di sostanze stupefacenti, sul rinvenimento di un'arma clandestina funzionante, sul dato ponderale idoneo alla predisposizione di 201 dosi di cocaina e sulla purezza dello stupefacente. Il secondo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta infondata perché la Corte di appello aveva valorizzato i plurimi precedenti penali, anche specifici, e la pregressa misura di prevenzione, ritenendo irrilevante la risalenza temporale di tali precedenti per effetto dei lunghi periodi di detenzione, con motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'ipotesi lieve non è riconoscibile quando la complessiva modalità della condotta, il quantitativo e la qualità dello stupefacente, il possesso di più tipologie di droga e la presenza di ulteriori elementi sintomatici di gravità escludono la lieve entità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, e di una pregressa misura di prevenzione; la valutazione di merito, se non illogica, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della lieve entità nel traffico di stupefacenti, il giudice deve valutare globalmente la condotta, considerando quantitativo, purezza, tipologia delle sostanze, modalità dell'azione e ogni ulteriore elemento sintomatico di maggiore gravità; la presenza di un'arma può concorrere a escludere la configurabilità dell'ipotesi lieve.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato attraverso il richiamo a precedenti penali plurimi, anche specifici, e a pregresse misure di prevenzione; quando la motivazione è logica e coerente, non è censurabile in sede di legittimità.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito delle circostanze fattuali già esaminate dal giudice di appello, salvo vizi logici o giuridici rilevanti; la censura che si limiti a riproporre questioni già confutate è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.