Sentenza del 09/06/2016 n. 5000 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - IVA - Principi generali - Soggezione - Cessione di beni - Prestazione di servizi - Diritto dell'Unione Europea - Direttive - Divieto di imposta sul volume d'affari - Corte di Giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità che il medesimo rapporto di cessione di beni o prestazione di servizi fosse soggetto sia all'IVA sia all'imposta di registro. Il contestante sosteneva, in sostanza, che i principi del diritto dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di duplicazione delle imposte sul volume d'affari dovessero impedire l'applicazione concorrente delle due imposte.
La decisione
La tesi è stata disattesa. È stato affermato che IVA e imposta di registro hanno natura e ambiti operativi differenti: l'IVA colpisce il valore aggiunto e la commercializzazione di beni o servizi, mentre l'imposta di registro è collegata agli atti e alle movimentazioni giuridiche dei beni. Pertanto, non è possibile estendere automaticamente all'imposta di registro i principi elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di IVA. Il testo non indica il dispositivo formale né le parti processuali, ma il principio espresso è favorevole alla legittimità della possibile coesistenza delle due imposte.
Norme richiamate
Direttive dell'Unione europea in materia di IVA
Divieto di imposta sul volume d'affari
I principi delle direttive e della giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di duplicazione delle imposte sul volume d'affari operano nell'ambito dell'IVA e non si applicano automaticamente all'imposta di registro.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di IVA
I criteri interpretativi elaborati per stabilire se un tributo costituisca un'imposta sul volume d'affari non possono essere applicati senza distinzione all'imposta di registro, che ha presupposti e funzione diversi.
Massime di principio
- La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non è di per sé vietata: occorre verificare la natura, il presupposto e la funzione concreta di ciascun tributo.
- Il divieto europeo di duplicazione delle imposte sul volume d'affari riguarda tributi sostanzialmente assimilabili all'IVA e non impedisce automaticamente l'applicazione di un'imposta collegata alla registrazione dell'atto o alla movimentazione giuridica del bene.
- La giurisprudenza europea formatasi in materia di IVA non può essere trasferita automaticamente all'imposta di registro; è necessario accertare previamente l'omogeneità dei tributi posti a confronto.
- In situazioni analoghe, bisogna distinguere tra la tassazione economica del consumo o del valore aggiunto e la tassazione dell'atto, del trasferimento o della sua registrazione.
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