Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/06/2016 n. 5000 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - IVA - Principi generali - Soggezione - Cessione di beni - Prestazione di servizi - Diritto dell'Unione Europea - Direttive - Divieto di imposta sul volume d'affari - Corte di Giustizia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità che il medesimo rapporto di cessione di beni o prestazione di servizi fosse soggetto sia all'IVA sia all'imposta di registro. Il contestante sosteneva, in sostanza, che i principi del diritto dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di duplicazione delle imposte sul volume d'affari dovessero impedire l'applicazione concorrente delle due imposte.

La decisione

La tesi è stata disattesa. È stato affermato che IVA e imposta di registro hanno natura e ambiti operativi differenti: l'IVA colpisce il valore aggiunto e la commercializzazione di beni o servizi, mentre l'imposta di registro è collegata agli atti e alle movimentazioni giuridiche dei beni. Pertanto, non è possibile estendere automaticamente all'imposta di registro i principi elaborati dalla giurisprudenza europea in materia di IVA. Il testo non indica il dispositivo formale né le parti processuali, ma il principio espresso è favorevole alla legittimità della possibile coesistenza delle due imposte.

Norme richiamate

  • Direttive dell'Unione europea in materia di IVA

    Divieto di imposta sul volume d'affari

    I principi delle direttive e della giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di duplicazione delle imposte sul volume d'affari operano nell'ambito dell'IVA e non si applicano automaticamente all'imposta di registro.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di IVA

    I criteri interpretativi elaborati per stabilire se un tributo costituisca un'imposta sul volume d'affari non possono essere applicati senza distinzione all'imposta di registro, che ha presupposti e funzione diversi.

Massime di principio

  • La contemporanea applicazione di IVA e imposta di registro non è di per sé vietata: occorre verificare la natura, il presupposto e la funzione concreta di ciascun tributo.
  • Il divieto europeo di duplicazione delle imposte sul volume d'affari riguarda tributi sostanzialmente assimilabili all'IVA e non impedisce automaticamente l'applicazione di un'imposta collegata alla registrazione dell'atto o alla movimentazione giuridica del bene.
  • La giurisprudenza europea formatasi in materia di IVA non può essere trasferita automaticamente all'imposta di registro; è necessario accertare previamente l'omogeneità dei tributi posti a confronto.
  • In situazioni analoghe, bisogna distinguere tra la tassazione economica del consumo o del valore aggiunto e la tassazione dell'atto, del trasferimento o della sua registrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.