Sentenza n. 1153/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Determinazione Dirigenziale n. 613 del 4 settembre 2025 conclusiva della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona indetta, ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990, per l’“intervento di adeguamento ed ampliamento dell’albergo “La Pineta” sito alla via Nicotera, 42, della frazione Acciaroli di Pollica distinto in catasto al foglio 17, p.lla n. 203”, richiedente Luigi Esposito, legale rappresentante pro tempore della società ESP HOTELS S.r.l., adottata dal responsabile dell’Ufficio SUE/SUAP del Comune di Pollica in data 4 settembre 2025 e comunicata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino via pec in pari data con nota prot. n. 9169 del 4 settembre 2025 2. della nota prot. n. 5371 del 4 giugno 2025 con la quale il Comune di Pollica ha convocato la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona; 3. del verbale n. 1 della seduta della conferenza di servizi del 4 luglio 2025; 4. del verbale conclusivo della seduta della conferenza di servizi del 20 agosto 2025; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria che ha assentito l'intervento di adeguamento e ampliamento di un albergo sottoposto a tutela paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (stazione procedente e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale conclusiva della conferenza di servizi decisoria, nonché gli atti della conferenza, relativi alla riqualificazione e all'ampliamento di una struttura alberghiera sita in area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistici e ricompresa in una zona R.U.A. del piano territoriale paesistico. Il progetto prevedeva, tra l'altro, la demolizione della copertura a falda, la realizzazione di una copertura piana, una suite e cinque nuove camere mediante sopraelevazione, con incremento volumetrico di circa 33,95 mc e altezza finale dell'edificio di circa 10 metri. In conferenza erano stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune, dell'Ente parco e dell'ASL, nonché il parere contrario della Soprintendenza. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, l'erronea valutazione delle posizioni prevalenti e l'illegittima attribuzione, effettuata solo nella seduta conclusiva, di pesi numerici ai diversi pareri, con sottovalutazione del dissenso della Soprintendenza. Il secondo motivo denunciava difetto di istruttoria, sostenendo che non fossero stati adeguatamente approfonditi la legittimità paesaggistica delle preesistenze e il contrasto dell'intervento con l'art. 14, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico, che avrebbe imposto il limite di altezza di 7,50 metri per le attrezzature turistico-ricettive. La società controinteressata aveva eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di tutte le autonome motivazioni del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che i due motivi fossero autonomamente idonei a contestare la legittimità della determinazione conclusiva. Nel merito ha respinto il primo motivo, affermando che la regola delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi non opera secondo un criterio meramente maggioritario o quantitativo. L'importanza delle posizioni deve essere valutata qualitativamente, in relazione alla natura degli interessi coinvolti e al contenuto dell'apporto dell'amministrazione, con obbligo dell'amministrazione procedente di motivare la prevalenza accordata. Di conseguenza, l'eventuale attribuzione di pesi numerici ai pareri è irrilevante se la decisione finale contiene una motivazione congrua. Nel caso concreto, il responsabile del procedimento aveva motivatamente ritenuto superabili le ragioni ostative della Soprintendenza: la documentazione sulle preesistenze era stata ritenuta non necessaria e la conformità dello stato dei luoghi ai titoli esistenti era stata attestata dal progettista e dall'ufficio comunale; il limite di 7,50 metri invocato dalla Soprintendenza era riferito alle nuove attrezzature turistico-ricettive, mentre l'intervento era stato qualificato come ristrutturazione edilizia disciplinata dall'art. 14, comma 4, delle norme tecniche del piano paesistico; la sostituzione della copertura a falda con una copertura piana era stata ritenuta coerente con tipologie già presenti e assentite nel complesso. È stato respinto anche il secondo motivo. Il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 14, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico, relativo alla ristrutturazione edilizia nelle zone R.U.A., e non il comma 6, relativo alla nuova edificazione di strutture turistico-ricettive. Poiché l'altezza derivante dalla sopraelevazione non superava quella degli edifici al contorno, l'intervento è stato ritenuto compatibile con la disciplina paesistica. È stata inoltre ritenuta adeguatamente accertata la conformità paesaggistica delle preesistenze. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese tra le parti costituite sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 14-ter l. 241/1990
all'esito dell'ultima riunione della conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi simultanea deve fondarsi sulle posizioni prevalenti, da valutare qualitativamente e non mediante un rigido criterio maggioritario, con adeguata motivazione.
art. 14-quater l. 241/1990
la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate
La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
art. 136 d.lgs. 42/2004
La località interessata è sottoposta a tutela paesaggistica per dichiarazione di notevole interesse pubblico.
art. 142, comma 1, lettera a), d.lgs. 42/2004
L'area è tutelata per legge in quanto ricompresa nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia.
art. 142, comma 1, lettera f), d.lgs. 42/2004
L'area è tutelata per legge perché ricompresa nella perimetrazione di un parco nazionale.
art. 14, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico del Cilento Costiero
La disposizione disciplina, nella zona R.U.A., gli interventi di ristrutturazione edilizia e consente nuovi volumi purché la loro altezza non ecceda quella degli edifici al contorno.
art. 14, comma 6, delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico del Cilento Costiero
La disposizione prescrive il limite di 7,50 metri per le nuove attrezzature turistico-ricettive, ma non è stata ritenuta applicabile a un intervento qualificato come ristrutturazione di una struttura alberghiera esistente.
Massime di principio
- Nella conferenza di servizi decisoria, la regola delle posizioni prevalenti non coincide con un criterio numerico o maggioritario: la prevalenza deve essere apprezzata qualitativamente, considerando la rilevanza sostanziale degli interessi rappresentati e il contenuto dell'apporto delle singole amministrazioni.
- L'amministrazione procedente può superare il dissenso espresso dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica quando dia conto, con motivazione congrua e specifica, delle ragioni per cui le osservazioni ostative risultano superabili e delle ragioni di prevalenza delle posizioni favorevoli.
- L'attribuzione di pesi numerici ai pareri delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi non è decisiva e la sua eventuale illegittimità non determina l'illegittimità della determinazione conclusiva se la prevalenza delle posizioni è stata comunque motivata secondo una valutazione qualitativa degli interessi.
- Ai fini dell'applicazione delle norme paesaggistiche, il limite di altezza previsto per le nuove attrezzature turistico-ricettive non si applica automaticamente alla ristrutturazione edilizia di una struttura alberghiera esistente quando la disciplina specifica della zona R.U.A. prevede un diverso parametro, consistente nel non superamento dell'altezza degli edifici al contorno.
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