Sentenza n. 439/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensiva degli effetti, - della nota di revoca del nulla osta n. -OMISSIS- di accesso alla c.d. procedura dei flussi programmati volta al rilascio del permesso soggiorno per attesa occupazione emessa dalla Prefettura U.T.G. di ROMA e comunicata in data 29/09/2025 a mezzo pec; - di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per l'accesso alla procedura dei flussi programmati finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la revoca era fondata su carenze documentali relative alla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, all'assenza di un'asseverazione completa dei dati economici dell'azienda datrice di lavoro e alla mancata previa richiesta al centro per l'impiego. In particolare, l'asseverazione predisposta per l'assunzione di 46 lavoratori stranieri non conteneva alcun elemento sulla capacità economica dell'azienda. Il ricorrente ha inoltre prospettato di non avere ricevuto il preavviso di revoca e ha dedotto l'omissione non imputabile a sé delle carenze relative al rapporto di lavoro, sostenendo implicitamente la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto non superate, neppure in giudizio, le carenze documentali poste a fondamento della revoca: mancavano il certificato di idoneità alloggiativa, l'asseverazione completa della capacità economica dell'azienda e la previa richiesta al centro per l'impiego. La contestazione relativa al mancato ricevimento del preavviso di revoca è stata ritenuta comunque inidonea a determinare l'illegittimità dell'atto, poiché l'amministrazione ha documentato l'invio agli indirizzi PEC indicati nella domanda e, soprattutto, l'adozione della revoca era vincolata in presenza delle carenze sostanziali. Il giudice ha inoltre escluso che la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro consentisse il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Anche l'argomento dell'omissione non imputabile al ricorrente è stato disatteso: al momento dell'ingresso in Italia dovevano comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto con il datore di lavoro originario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e della società datrice di lavoro.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, dell'asseverazione completa della capacità economica del datore di lavoro e della previa richiesta al centro per l'impiego giustifica la revoca del nulla osta nell'ambito della procedura dei flussi programmati, quando tali carenze documentali non siano colmate neppure nel giudizio.
- La mancata ricezione del preavviso di revoca non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'amministrazione dimostri l'invio agli indirizzi PEC indicati dall'interessato e, comunque, le carenze documentali sostanziali rendano vincolata l'adozione della revoca.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato se il rapporto di lavoro con il datore originario non si è correttamente instaurato per la mancanza dei requisiti necessari.
- L'assenza di colpa del lavoratore straniero per le omissioni documentali non consente di prescindere dalla verifica dei requisiti che dovevano sussistere, già al momento dell'ingresso in Italia, per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario.
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