Sentenza n. 565/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento - del diritto a percepire i benefici economici di cui ai sei scatti stipendiali del 2,5% sull'ultimo stipendio, come previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, con conseguente obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, oltre oneri di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva prestato servizio per oltre 41 anni ed era stato collocato a riposo a domanda all'età di 57 anni. Ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi, ciascuno del 2,50% sull'ultimo stipendio, previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio. L'INPS ha contestato l'applicabilità del beneficio al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ha eccepito la decadenza derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di quiescenza e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., ritenendo irragionevole l'estensione del beneficio a chi accede alla quiescenza a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento e l'art. 74 c.p.a. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche alle altre forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il beneficio spetta al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non comporta decadenza. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: l'applicazione del beneficio discende direttamente dalla legge e non da un'interpretazione creativa o estensiva, mentre la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità legislativa. L'INPS è stato condannato a rideterminare e corrispondere l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472
1. Al personale della Polizia di Stato [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda [...] deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, se in possesso dei requisiti di età e servizio. Il termine del 30 giugno per presentare la domanda non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, comprese l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo alla motivazione di precedenti conformi nella sentenza in forma semplificata o con motivazione sintetica, secondo quanto applicato dal giudice.
artt. 3 e 81 Cost.
I parametri costituzionali invocati dall'INPS non risultano violati; la disciplina del beneficio è direttamente prevista dalla legge e la determinazione delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore.
artt. 429, comma 3, e 39 c.p.a.
In relazione alle somme dovute, giustificano il riconoscimento degli interessi legali secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio quando la legge non qualifica espressamente tale termine come tale né collega al suo superamento una decadenza.
- Il richiamo all'art. 6-bis contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 rende applicabile il beneficio dei sei scatti anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
- Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
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