Cassazione Civile, Ordinanza n. 11222/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto relativo a lavori di allacciamento del gas, GPL, gas metano e acqua con impianti accessori e contatori, eseguiti in un immobile sito in Cesena e asseritamente conclusi nel luglio 2008. La società destinataria del decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la mancanza di prova sia della conclusione del contratto di appalto sia dell'effettiva esecuzione delle opere richieste, sostenendo inoltre che quei lavori sarebbero stati invece affidati a un'altra impresa e da questa eseguiti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo provati contratto ed esecuzione sulla base della documentazione prodotta dalla controparte. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che i documenti valorizzati dai giudici di merito non dimostravano la stipula del contratto né l'esecuzione dei lavori e che, al contrario, emergeva l'estraneità di tali lavori rispetto a quelli eseguiti dall'altra impresa. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., riproponendo in sostanza le stesse censure sul governo delle prove. Con il terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo che, poiché i documenti erano stati male apprezzati, la motivazione sarebbe stata inesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente incardinate su violazione di legge, pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei documenti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione chiara e lineare, quindi non ricorreva alcuna anomalia motivazionale denunciabile ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e, ritenendo applicabile l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'ha altresì condannata al pagamento di due ulteriori somme di euro 3.000 ciascuna, rispettivamente in favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando ritiene, dopo la valutazione delle prove, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
art. 2729 c.c.
La valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi e della loro idoneità dimostrativa è rimessa al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti consentiti; non quando il ricorrente contesti la valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ha negato il prudente apprezzamento dovuto; non quando si contesti il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come nullità processuali non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata con decisione conforme alla proposta consente l'applicazione del regime sanzionatorio collegato alla decisione in camera di consiglio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In presenza di decisione conforme alla proposta di inammissibilità o infondatezza, la Corte applica la condanna ulteriore a favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare, sotto forma di violazione di legge, la mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti l'esito della valutazione istruttoria.
- La censura ex art. 2729 c.c. non può tradursi nella richiesta di una diversa lettura degli indizi, poiché la verifica di gravità, precisione e concordanza è riservata al merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di uso di prove non introdotte, di travalicamento dei limiti della prova legale o di attribuzione a una prova di un valore probatorio non consentito, non già per contestare il prudente apprezzamento del giudice.
- Il vizio motivazionale oggi denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie estreme della motivazione, restando esclusa ogni censura di semplice insufficienza o non convincenza della motivazione stessa.
- Quando il ricorso mira soltanto a sovrapporre una diversa lettura del materiale documentale a quella del giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
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