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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19558/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la qualificazione commerciale (non dilettantistica) dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proforma per l'anno 2008 e aveva pertanto respinto le eccezioni dell'associazione e del suo legale rappresentante. L'Agenzia aveva notificato all'associazione e a Sabino Leone atti con contestazioni e avvisi di accertamento per omessa tenuta delle scritture contabili, omesso versamento di ritenute su percezioni a soci fondatori, omessa indicazione di percipienti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e omessa presentazione del modello 770. Leone ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e di specificità, vizi di litisconsorzio e mancata integrazione del contraddittorio, contestazione della legittimazione passiva e della qualifica di rappresentante legale, censura sulla qualificazione dell'attività come commerciale anziché dilettantistica, omesso esame delle prove e contestazione della validità della sottoscrizione degli atti impositivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale e condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in euro 2.500,00) e, se dovuto, al contributo unificato per l'impugnazione. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i sette motivi: ha richiamato la presunzione di provenienza degli atti firmati da funzionari dell'Ufficio salvo prova contraria; ha escluso la violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario in assenza di prova di distribuzione di utili o di rilevanza esterna di altri soci; ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a rivedere i fatti accertati in grado di merito (ricostruzioni di fatto non sindacabili in cassazione); ha confermato che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 148 DPR 917/1986 può giustificare la perdita delle agevolazioni per le associazioni sportive e che la CTR ha effettuato un valutazione di fatto sul mancato rispetto dei requisiti (democraticità, non distribuzione di utili, violazioni dell'art. 90 l. 289/2002). Quanto alla delega di firma degli atti, la Corte ha ribadito la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo titolare del potere e ha ritenuto irrilevante ai fini di nullità la circostanza che la delega risultasse riferita a operazioni per valore superiore.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 18-bis

    art. 90, comma 18-bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (nel testo vigente ratione temporis)

    La violazione del divieto previsto dall'art. 90 (in particolare il divieto per amministratori di ricoprire cariche in altre associazioni della stessa federazione o disciplina) è elemento rilevante per escludere l'accesso ai regimi fiscali agevolativi delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato: la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di ultrapetizione e di mancata corrispondenza quando mancava la specificità richiesta nel motivo di ricorso.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di integrazione del contraddittorio e litisconsorzio; la Corte ha ritenuto che non sussisteva l'obbligo di chiamare tutti i soci quando non era stata dimostrata la distribuzione di utili e la rilevanza esterna di altri soci.

  • art. 36 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione passiva; la Corte ha ritenuto che si trattasse di ricostruzione di fatto insindacabile in sede di legittimità poiché la CTR aveva accertato la qualità di rappresentante dell'appellante per l'anno 2008.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 143 e 148

    artt. 143 e 148 d.P.R. n. 917/1986

    L'art. 148 contiene le condizioni formali e sostanziali per le agevolazioni degli enti associativi; la Corte ha ribadito che il mancato rispetto di tali prescrizioni (democraticità, non distribuzione di utili, requisiti statutari) può determinare la perdita del regime agevolativo e la qualificazione dell'attività come commerciale.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 5

    art. 5 d.P.R. n. 633/1972

    Riferimento normativo collegato alla disciplina fiscale delle associazioni e alla determinazione della rilevanza IVA delle attività svolte; impiegato nella contestazione sulla natura commerciale dell'attività.

  • legge n. 383/2000, art. 4

    Richiamata nella contestazione circa i criteri per le associazioni; la Corte ha considerato rilevanti gli elementi di fatto che dimostravano deviazioni dai requisiti statutari richiesti per le agevolazioni.

  • art. 38 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che Sabino Leone fosse stato chiamato a rispondere quale legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ.; la responsabilità è personale e solidale e giustifica la chiamata in giudizio del rappresentante.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al vizio per omesso esame delle prove; la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura diretta a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove, inammissibile in cassazione salvo casi di travisamento formale della prova.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (riferimento errato in partenza)

    art. 43 d.P.R. n. 600/1973 (citato dal ricorrente, la Corte osserva l'erroneo riferimento normativo)

    Il ricorrente ha richiamato la normativa sulla validità degli atti; la Corte ha osservato un riferimento normativo errato ma ha comunque respinto l'eccezione sulla validità della sottoscrizione, richiamando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo titolare del potere.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'eventuale pagamento del contributo unificato dovuto dal ricorrente per l'impugnazione in cassazione.

Massime di principio

  • La firma di un atto dell'Amministrazione finanziaria è presunta riconducibile all'ufficio cui è stata apposta salvo che non sia dimostrata l'usurpazione del potere o l'estraneità del sottoscrittore: chi contesta la validità deve provarlo.
  • In materia tributaria relativa ad enti associativi, la qualificazione come ente commerciale o dilettantistico dipende da valutazioni di fatto (rispetto delle forme statutarie, democraticità, partecipazione dei soci, eventuale distribuzione di utili) che sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di errori giuridici o travisamento della prova.
  • Il litisconsorzio necessario tra associazione e soci sussiste in modo pregnante quando sia provata o allegata la distribuzione di utili agli associati; in assenza di tale prova l'obbligo di chiamare tutti i soci non è automatico.
  • Le deduzioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito (chi ha svolto ruoli, chi era rappresentante, la concreta democraticità degli organi) sono in genere inammissibili in Cassazione se non viene dimostrato un vizio di diritto o travisamento della prova.
  • Per le associazioni sportive che intendono fruire di regimi agevolativi è essenziale rispettare le prescrizioni formali e sostanziali previste dall'art. 148 TUIR (statuto, democraticità, divieto di distribuzione degli utili): la loro violazione può comportare la perdita delle agevolazioni e l'applicazione delle sanzioni fiscali.
  • La responsabilità del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 cod. civ. può comportare la chiamata in giudizio di quest'ultimo anche se non tutti i soci sono chiamati, trattandosi di responsabilità personale e solidale rispetto all'obbligazione tributaria accertata.

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