Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento dell’allegato D del decreto n. 11305 del 24/07/2024 di Regione Lombardia (“graduatoria finale del concorso in ordine di punteggio, tenendo conto delle riserve/precedenze e dei titoli di preferenza, nonché di quanto previsto dall’art. 35 comma 5-ter del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii, così come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95) convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, dichiarando idonei i candidati classificatisi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 72”), pubblicato in pari data sia sul portale inPA che sul portale “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, per quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico regionale per la copertura di 190 posti nell’area dei funzionari, nella parte relativa alla dichiarazione di idoneità dei candidati classificati dalla posizione 1 alla posizione 72

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico per esami indetto dalla Regione Lombardia per la copertura di 190 posti nell’area dei funzionari, deducendo motivi non riportati nel testo della sentenza. Nel corso del giudizio, a seguito dello scorrimento della graduatoria disposto dall’amministrazione in applicazione della normativa sopravvenuta, la Regione ha assunto il ricorrente con decorrenza dal 1 novembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e ha rinunciato alla domanda di condanna alle spese e di rifusione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la domanda proposta ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa mediante l’assunzione del ricorrente conseguente allo scorrimento della graduatoria. Non sussisteva pertanto più la necessità di pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. In assenza di opposizione dell’amministrazione e considerata la rinuncia del ricorrente alla domanda sulle spese e sul contributo unificato, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    La controversia era stata trasposta in sede giurisdizionale ai sensi della disposizione richiamata; il testo non specifica ulteriormente il procedimento originario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sull’oggetto della controversia.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La graduatoria impugnata richiamava tale disposizione, ma la sentenza non ne esamina il contenuto né la rilevanza decisoria.

  • d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74

    La graduatoria impugnata richiamava la normativa sopravvenuta, in applicazione della quale è stato disposto lo scorrimento che ha condotto all’assunzione del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dell’atto impugnato.
  • La dichiarazione di cessata materia del contendere può essere pronunciata quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sia documentata e non vi sia opposizione dell’amministrazione resistente.
  • La rinuncia del ricorrente alla domanda di condanna alle spese e di rifusione del contributo unificato, unita all’assenza di opposizione dell’amministrazione, consente la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.