Cassazione Civile, Ordinanza n. 26713/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale, e dell'accettazione della rinuncia da parte del curatore del fallimento della resistente. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e, in ragione dell'accettazione, non ha disposto la condanna delle rinuncianti alle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 28 marzo 2008 con cui più imprese, riunite in ATI per partecipare a una gara del Comune di Napoli relativa a lavori di riqualificazione stradale e di ammodernamento di una linea tramviaria, avevano regolato i rapporti interni. In un successivo arbitrato, promosso per una lite sull'esecuzione di tale scrittura, il collegio arbitrale aveva accolto le domande del consorzio e dell'impresa mandante, accertando l'inadempimento della controparte, pronunciando la risoluzione del contratto e condannando quest'ultima al risarcimento dei danni. La Corte d'appello di Roma, su impugnazione della soccombenza, aveva però dichiarato la nullità del lodo. Contro tale sentenza il consorzio e l'impresa mandante hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio hanno poi rinunciato all'impugnazione, dichiarando che la causa era stata definita transattivamente e chiedendo la compensazione delle spese. Il curatore del fallimento della resistente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del procedimento.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente preclude la condanna del rinunciante alle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, ove proposta tempestivamente prima della camera di consiglio, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- L'accettazione della rinuncia da parte della controparte impedisce la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali.
- Quando la controversia è definita transattivamente e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice prende atto della rinuncia senza esaminare i motivi di ricorso.
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