Cassazione Penale, Sentenza n. 98/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 08/10/2021 che confermava la sentenza di primo grado. Di Marco contestava la riqualificazione del fatto (da artt. 110 e 624 bis c.p. a art. 648 c.p.), la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la determinazione della pena. Gallo impugnava quattro profili: (a) concorso tra ricettazione di armi con matricola abrasa e reato di detenzione di armi clandestine; (b) vizio motivazionale e prescrizione per detenzione ai fini di spaccio di 6.567 g di hashish (art. 73 DPR 309/90), con richiamo alla sentenza Corte Cost. n. 32/2014; (g) prescrizione per cessione di stupefacenti (7/6/2011); (h) vizi di motivazione con riferimento a intercettazioni probatorie. Matucci impugnava la qualificazione per l'art. 379 c.p. (aiuto al profitto del reato) e chiedeva la declaratoria di prescrizione per il capo tt) (fatti del 15/6/2011 e successivi) e per il capo uu) (detenzione con finalità di spaccio accertata il 7/3/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Massimo Di Marco (con conferma della condanna e condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende). Per Antonio Gallo la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi ai capi b) e g), dichiarando l'estinzione per prescrizione di tali reati e annullando senza rinvio le relative condanne; per effetto dell'annullamento è stata rideterminata la misura dell'aumento per continuazione sulla precedente pena definitiva in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.700,00 di multa. I motivi di Gallo relativi ai capi a) e h) sono stati rigettati. Per Elisa Matucci la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla prescrizione dei capi tt) e uu), dichiarando estinti per prescrizione i reati a lei ascritti e annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti; il primo motivo (sulla qualificazione dell'art. 379) è stato assorbito. Nel complesso la Corte ha rigettato gli altri profili di doglianza.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Usata per la condanna per ricettazione; la Corte conferma che la riqualificazione in ricettazione non viola il principio di correlazione se il nucleo fattuale non muta e l'imputato ha potuto esercitare la difesa.
artt. 110 e 624 bis cod. pen.
Costituivano l'imputazione originaria per Di Marco; la diversa qualificazione in ricettazione è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa perché la descrizione fattuale rimaneva la stessa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 1, 1-bis, 4, 5)
La Corte applica la giurisprudenza e la pronuncia della Corte Cost. n. 32/2014: per determinati reati di stupefacenti il massimo edittale è ridotto determinando conseguentemente termini prescrizionali diversi; ciò ha portato a dichiarare la prescrizione per alcuni capi (b, g per Gallo; uu per Matucci).
art. 379 cod. pen.
Contestata a Matucci per avere agevolato la riscossione di crediti derivanti da cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto assorbita la censura sulla qualificazione dopo avere invece dichiarato la prescrizione del relativo capo.
art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma sulle armi clandestine; la Corte ha ritenuto che il reato di detenzione di arma clandestina può concorrere con il reato di ricettazione per arma con matricola abrasa, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 129 cod. proc. pen.
Imposizione per il giudice di dichiarare d'ufficio la causa di estinzione del reato (prescrizione) quando questa è intervenuta al momento della decisione di merito; la Corte ha ritenuto che la prescrizione doveva essere dichiarata dalla Corte d'appello nei casi di Gallo (alcune parti) e Matucci.
art. 516 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento circa la non rilevanza di una mutazione meramente descrittiva del fatto che adegui l'imputazione alla realtà fattuale senza costituire modifica dell'imputazione.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte conferma che non è violato quando la riqualificazione non altera il nucleo fattuale e la difesa ha avuto la possibilità di esercitarsi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese (Cassa delle Ammende) per ricorso manifestamente infondato; applicata a carico di Di Marco.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è adeguata se richiama i criteri previsti o la gravità del fatto/recidiva.
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamati in relazione al diritto al contraddittorio e alla possibilità di riqualificazione in sentenza; la Corte ritiene compatibile la riqualificazione con tali principi se non sia leso il diritto di difesa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Ha modificato il quadro sanzionatorio per alcune fattispecie di stupefacenti; la decisione incide sui termini prescrizionali applicabili ai fatti commessi prima della modifica ma giudicati dopo, con conseguente rideterminazione del termine di prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa per l'immissione del ricorso manifestamente infondato e alla relativa sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto in sentenza non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il nucleo fattuale su cui si è svolto il contraddittorio non cambia e l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa; in tali casi il giudice non è obbligato a rimandare gli atti al pubblico ministero.
- La dichiarazione di prescrizione deve tener conto della disciplina sostanziale applicabile al fatto (anche in seguito a pronunce della Corte Costituzionale che modificano il trattamento sanzionatorio) e dei periodi in cui la prescrizione è rimasta sospesa; se la prescrizione è maturata al momento della decisione di merito il giudice deve dichiararla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione impedisce che la Corte, per quella impugnazione, dichiari cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata: l'inammissibilità non crea un valido rapporto di impugnazione utile per far dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente.
- Il possesso di arma con matricola abrasa e la detenzione di arma clandestina possono concorrere come reati distinti: l'abrasione della matricola costituisce circostanza che, in mancanza di elementi contrari, dimostra la consapevolezza della provenienza illecita e giustifica anche la ricettazione.
- In cassazione il sindacato sulla valutazione della prova di merito è limitato: non è ammessa una riconsiderazione globale delle risultanze probatorie salvo che emerga un vizio logico-giuridico grave o illogicità manifesta nella motivazione; le contestazioni di merito basate su una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili.
- Quando parte della condanna viene annullata per prescrizione senza rinvio perché la pena relativa è stata esattamente determinata dai giudici di merito, la Corte può procedere alla rideterminazione degli effetti (es. aumento per continuazione) senza rinviare il giudizio.
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