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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 98/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 08/10/2021 che confermava la sentenza di primo grado. Di Marco contestava la riqualificazione del fatto (da artt. 110 e 624 bis c.p. a art. 648 c.p.), la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la determinazione della pena. Gallo impugnava quattro profili: (a) concorso tra ricettazione di armi con matricola abrasa e reato di detenzione di armi clandestine; (b) vizio motivazionale e prescrizione per detenzione ai fini di spaccio di 6.567 g di hashish (art. 73 DPR 309/90), con richiamo alla sentenza Corte Cost. n. 32/2014; (g) prescrizione per cessione di stupefacenti (7/6/2011); (h) vizi di motivazione con riferimento a intercettazioni probatorie. Matucci impugnava la qualificazione per l'art. 379 c.p. (aiuto al profitto del reato) e chiedeva la declaratoria di prescrizione per il capo tt) (fatti del 15/6/2011 e successivi) e per il capo uu) (detenzione con finalità di spaccio accertata il 7/3/2012).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Massimo Di Marco (con conferma della condanna e condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende). Per Antonio Gallo la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi ai capi b) e g), dichiarando l'estinzione per prescrizione di tali reati e annullando senza rinvio le relative condanne; per effetto dell'annullamento è stata rideterminata la misura dell'aumento per continuazione sulla precedente pena definitiva in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.700,00 di multa. I motivi di Gallo relativi ai capi a) e h) sono stati rigettati. Per Elisa Matucci la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla prescrizione dei capi tt) e uu), dichiarando estinti per prescrizione i reati a lei ascritti e annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti; il primo motivo (sulla qualificazione dell'art. 379) è stato assorbito. Nel complesso la Corte ha rigettato gli altri profili di doglianza.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Usata per la condanna per ricettazione; la Corte conferma che la riqualificazione in ricettazione non viola il principio di correlazione se il nucleo fattuale non muta e l'imputato ha potuto esercitare la difesa.

  • artt. 110 e 624 bis cod. pen.

    Costituivano l'imputazione originaria per Di Marco; la diversa qualificazione in ricettazione è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa perché la descrizione fattuale rimaneva la stessa.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 1, 1-bis, 4, 5)

    La Corte applica la giurisprudenza e la pronuncia della Corte Cost. n. 32/2014: per determinati reati di stupefacenti il massimo edittale è ridotto determinando conseguentemente termini prescrizionali diversi; ciò ha portato a dichiarare la prescrizione per alcuni capi (b, g per Gallo; uu per Matucci).

  • art. 379 cod. pen.

    Contestata a Matucci per avere agevolato la riscossione di crediti derivanti da cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto assorbita la censura sulla qualificazione dopo avere invece dichiarato la prescrizione del relativo capo.

  • art. 23, comma 4, legge 18 aprile 1975 n. 110

    Norma sulle armi clandestine; la Corte ha ritenuto che il reato di detenzione di arma clandestina può concorrere con il reato di ricettazione per arma con matricola abrasa, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Imposizione per il giudice di dichiarare d'ufficio la causa di estinzione del reato (prescrizione) quando questa è intervenuta al momento della decisione di merito; la Corte ha ritenuto che la prescrizione doveva essere dichiarata dalla Corte d'appello nei casi di Gallo (alcune parti) e Matucci.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento circa la non rilevanza di una mutazione meramente descrittiva del fatto che adegui l'imputazione alla realtà fattuale senza costituire modifica dell'imputazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte conferma che non è violato quando la riqualificazione non altera il nucleo fattuale e la difesa ha avuto la possibilità di esercitarsi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese (Cassa delle Ammende) per ricorso manifestamente infondato; applicata a carico di Di Marco.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è adeguata se richiama i criteri previsti o la gravità del fatto/recidiva.

  • art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione al diritto al contraddittorio e alla possibilità di riqualificazione in sentenza; la Corte ritiene compatibile la riqualificazione con tali principi se non sia leso il diritto di difesa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014

    Ha modificato il quadro sanzionatorio per alcune fattispecie di stupefacenti; la decisione incide sui termini prescrizionali applicabili ai fatti commessi prima della modifica ma giudicati dopo, con conseguente rideterminazione del termine di prescrizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa per l'immissione del ricorso manifestamente infondato e alla relativa sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto in sentenza non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il nucleo fattuale su cui si è svolto il contraddittorio non cambia e l'imputato ha potuto esercitare pienamente la difesa; in tali casi il giudice non è obbligato a rimandare gli atti al pubblico ministero.
  • La dichiarazione di prescrizione deve tener conto della disciplina sostanziale applicabile al fatto (anche in seguito a pronunce della Corte Costituzionale che modificano il trattamento sanzionatorio) e dei periodi in cui la prescrizione è rimasta sospesa; se la prescrizione è maturata al momento della decisione di merito il giudice deve dichiararla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • L'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione impedisce che la Corte, per quella impugnazione, dichiari cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata: l'inammissibilità non crea un valido rapporto di impugnazione utile per far dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente.
  • Il possesso di arma con matricola abrasa e la detenzione di arma clandestina possono concorrere come reati distinti: l'abrasione della matricola costituisce circostanza che, in mancanza di elementi contrari, dimostra la consapevolezza della provenienza illecita e giustifica anche la ricettazione.
  • In cassazione il sindacato sulla valutazione della prova di merito è limitato: non è ammessa una riconsiderazione globale delle risultanze probatorie salvo che emerga un vizio logico-giuridico grave o illogicità manifesta nella motivazione; le contestazioni di merito basate su una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili.
  • Quando parte della condanna viene annullata per prescrizione senza rinvio perché la pena relativa è stata esattamente determinata dai giudici di merito, la Corte può procedere alla rideterminazione degli effetti (es. aumento per continuazione) senza rinviare il giudizio.

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