Cassazione Penale, Ordinanza n. 15739/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente, condannato con pena irrevocabile per un reato ostativo, impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di accesso a una misura alternativa alla detenzione. La decisione impugnata aveva fondato l'inammissibilità, da un lato, sull'omesso adempimento degli obblighi risarcitori e riparatori e, dall'altro, sulla mancanza di prova circa la recisione dei rapporti con l'ambiente criminale di provenienza e sull'assenza di pericolo di ripristino di tali rapporti. Nel ricorso e in memoria il condannato sosteneva, in sostanza, l'impossibilità di garantire una utile collaborazione e deduceva la precarietà delle proprie condizioni economiche, tentando di rivendicare il diritto all'accesso alle misure alternative. La Corte rileva tuttavia che tali obiezioni erano generiche e non si confrontavano con i puntuali rilievi del tribunale di sorveglianza, che aveva anche valorizzato la persistente operatività del sodalizio camorristico e la detenzione, durante la carcerazione, di un telefono cellulare quale indice di attualità del rischio di mantenimento o ripresa dei contatti criminali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e specifico l'inammissibilità dell'istanza di accesso alla misura alternativa, evidenziando sia il mancato adempimento degli obblighi risarcitori e riparatori sia l'assenza di prova della recisione dei legami con l'ambiente criminale e del venir meno del pericolo di ripristino. Le censure del ricorrente sono state considerate generiche e non idonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la richiesta di accesso a misure alternative da parte di un condannato per reato ostativo può essere dichiarata inammissibile quando non risulti provato il compimento degli obblighi risarcitori e riparatori e non sia dimostrata la reale interruzione dei rapporti con l'ambiente criminale di provenienza.
- Le doglianze proposte in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata; censure generiche o reiterative di questioni già esaminate sfavorevolmente non consentono il sindacato di legittimità.
- La persistenza di elementi sintomatici di collegamenti con il sodalizio criminale, anche in costanza di detenzione, può essere valorizzata per escludere l'assenza di pericolo di mantenimento o ripresa dei contatti, ostando all'accesso a benefici penitenziari.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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