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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16399/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso fosse diretto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita sui presupposti per la concessione delle misure sostitutive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di sei mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 73 del codice antimafia, commesso a San Severo il 13 gennaio 2020. Nel ricorso per cassazione si chiedeva, in sostanza, una rivalutazione del merito dei presupposti per ottenere misure sostitutive delle pene detentive brevi, sostenendo implicitamente l'erroneità del diniego disposto in appello. La Corte rileva però che il ricorso non individua specifici vizi della decisione impugnata e mira solo a ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale. La Corte di appello aveva negato le misure sostitutive in ragione della spiccatissima pericolosità sociale del condannato, della sua incapacità di controllare la tendenza a delinquere e dell'inidoneità delle misure richieste a contenere il rischio di recidiva. La Corte di cassazione osserva che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, occorre valutare la condotta illecita antecedente e successiva ai fatti e la personalità criminale del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello

  • misure sostitutive delle pene detentive brevi

    la loro concessione richiede il vaglio della condotta illecita antecedente e susseguente ai fatti e della personalità del condannato

  • Cassa delle ammende

    somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione processuale per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata abbia già esaminato i presupposti fattuali rilevanti.
  • La concessione di misure sostitutive delle pene detentive brevi richiede una valutazione complessiva della personalità del condannato, della sua condotta antecedente e successiva al reato e del rischio di recidiva.
  • La pericolosità sociale e la dimostrata incapacità di controllare la tendenza a delinquere possono legittimare il diniego delle pene sostitutive.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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