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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14117/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (autore/utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce dal caricamento, su un canale YouTube, di alcuni frammenti del film "47 morto che parla". Il caricatore sosteneva che l'opera fosse caduta in pubblico dominio e che, quindi, la messa a disposizione del pubblico fosse lecita; la società di produzione aveva invece segnalato il contenuto alla piattaforma, ottenendone rimozione, blocco e oscuramento, e aveva chiesto l'accertamento della propria titolarità dei diritti di utilizzazione economica sul film e l'inibitoria dell'ulteriore diffusione. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che l'opera non fosse in pubblico dominio, ma ha riformato la statuizione riconvenzionale per difetto di prova della catena di titolarità in capo alla società resistente. Il ricorso principale denunciava: 1) violazione della legge sul diritto d'autore e delle preleggi, sostenendo che per il produttore cinematografico operasse un termine di protezione di soli 50 anni ex art. 78-ter l.d.a., non estensibile a 70 anni, e che l'art. 78-ter avesse introdotto una disciplina speciale assorbente e incompatibile con gli artt. 45 e 46 l.d.a.; 2) violazione dell'art. 283 c.p.c. per la mancata considerazione, ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza, della pretesa carenza di legittimazione della controparte. Il ricorso incidentale della società deduceva invece violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il silenzio della controparte nella prima difesa utile avrebbe reso pacifiche le allegazioni sulla titolarità dei diritti cinematografici e sulla violazione commessa dal caricamento del video.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: ha chiarito che i diritti di sfruttamento economico dell'opera cinematografica, che il produttore esercita, non derivano da una diretta attribuzione ex lege della titolarità, ma da una presunzione iuris tantum di acquisto dai coautori, superabile con prova contraria; ha poi distinto tali diritti d'autore/di utilizzazione economica dai diritti connessi sul supporto materiale attribuiti dall'art. 78-ter l.d.a., di durata quinquennale, e ha ritenuto che l'opera non fosse caduta in pubblico dominio perché il ricorrente non aveva fornito prova contraria alla presunzione ex art. 45 l.d.a. né allegato elementi idonei a dimostrare una diversa regolazione pattizia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, affermando che il provvedimento con cui il giudice d'appello irroga la sanzione pecuniaria ex art. 283 c.p.c. non è ricorribile per cassazione. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, osservando che il principio di non contestazione non può supplire all'onere probatorio sulla titolarità dei diritti di sfruttamento cinematografico, soprattutto quando i fatti dedotti non rientrano nella sfera di conoscibilità della controparte e comunque risultavano già contestati. In ragione della reciproca soccombenza, ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 25 l.d.a.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estensione temporale della protezione autorale, ma non decisivo nella soluzione della controversia

  • art. 32 l.d.a.

    individua la durata della protezione autorale; per i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, in assenza di prova contraria, vale la durata di 70 anni dalla morte dell'ultimo dei coautori

  • art. 45 l.d.a.

    "al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica"

    detta una presunzione iuris tantum di acquisto dei diritti di sfruttamento cinematografico da parte del produttore, superabile con prova contraria sulle concrete pattuizioni contrattuali

  • art. 46 l.d.a.

    conferma che agli autori spettano specifici compensi e ulteriori diritti patrimoniali riservati, il che è incompatibile con l'idea che il produttore sia titolare originario di tutti i diritti per legge

  • art. 46-bis l.d.a.

    è richiamato come conferma della distinzione tra diritti del produttore e diritti spettanti agli autori; l'inciso sulla cessione al produttore presuppone un trasferimento contrattuale

  • art. 78-ter l.d.a.

    attribuisce al produttore i diritti connessi sul supporto materiale e sulla circolazione dell'esemplare, con durata di 50 anni, ma non abroga né sostituisce la disciplina dei diritti d'autore di cui agli artt. 45 e seguenti

  • art. 11 preleggi

    richiamato per sostenere l'asserita abrogazione implicita, ma la Corte esclude che vi sia incompatibilità tra le discipline

  • art. 15 preleggi

    richiamato dal ricorrente nel ragionamento sull'abrogazione, senza esito favorevole

  • art. 17, comma 1, L. n. 52/1996

    il mancato richiamo degli artt. 45 e 46 nel testo di estensione a 70 anni è ritenuto irrilevante, perché quelle norme non disciplinano la durata del diritto

  • art. 283 c.p.c.

    l'ordinanza che applica la sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione dell'esecutività non è ricorribile per cassazione, perché priva di decisorietà e definitività

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma il relativo motivo è respinto

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non può essere utilizzato per supplire all'onere di prova sulla titolarità dei diritti di sfruttamento, specie per fatti estranei alla conoscenza della controparte

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo

  • art. 2575 c.c.

    richiamato per definire l'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore

Massime di principio

  • In materia di opera cinematografica, la disciplina dei diritti d'autore sull'opera creativa e quella dei diritti connessi sul supporto materiale sono distinte: l'art. 78-ter l.d.a. non elimina la tutela derivante dagli artt. 45 e seguenti, ma regola un diverso profilo di sfruttamento.
  • La previsione per cui al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica opera come presunzione iuris tantum di acquisto a titolo derivativo dai coautori; chi ne contesti la titolarità o l'estensione temporale deve provare le pattuizioni contrattuali diverse.
  • La durata dei diritti di sfruttamento cinematografico va ricostruita distinguendo: da un lato i diritti connessi sul supporto, soggetti alla disciplina speciale e alla durata propria; dall'altro i diritti di utilizzazione economica dell'opera creativa, che seguono la tutela autorale salvo prova contraria.
  • Il principio di non contestazione non può supplire all'onere probatorio quando i fatti allegati riguardano rapporti e titoli non conoscibili dalla controparte; il titolare che agisca per l'esclusiva deve comunque allegare e provare la catena di acquisti dal titolare originario.
  • Il provvedimento del giudice d'appello che irroga la sanzione pecuniaria ex art. 283 c.p.c. non è autonomamente impugnabile in cassazione, perché privo di decisorietà e definitività.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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