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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 1131 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Valore del bene ai fini dell'imposta di registro determinante plusvalenza ai fini Irpef - Costi inerenti al bene - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la determinazione della plusvalenza immobiliare ai fini IRPEF derivante dalla cessione di un immobile posseduto in comunione. Il punto controverso era se i costi sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile potessero essere dedotti dal valore della plusvalenza anche in assenza di pagamenti tracciabili e come tali costi dovessero essere ripartiti tra i diversi cedenti.

La decisione

La decisione ha riconosciuto la deducibilità delle spese di ristrutturazione in quanto spese incrementative inerenti al bene, purché comprovate da fatture quietanzate e idonea documentazione. Non è stata ritenuta indispensabile la prova di pagamenti tracciabili. Poiché l’immobile era in comunione, la deduzione spettava a ciascun cedente in proporzione alla quota di proprietà risultante dall’atto pubblico di cessione. Eventuali accordi successivi o comportamenti di fatto tra i comproprietari non potevano modificare tale ripartizione ai fini fiscali.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF delle plusvalenze immobiliari

    Nel calcolo della plusvalenza possono essere sottratti dal corrispettivo di vendita i costi inerenti e le spese incrementative sostenute per il bene ceduto, se adeguatamente documentati.

  • Disciplina dell’imposta di registro sul valore del bene

    Il valore attribuito al bene ai fini dell’imposta di registro può assumere rilievo nella determinazione della plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, ma il calcolo deve tenere conto anche dei costi inerenti documentati.

  • Regole sulla comunione e sulla titolarità risultante dall’atto pubblico

    Ai fini fiscali, la ripartizione della plusvalenza e delle relative spese deducibili deve seguire le quote di proprietà risultanti dall’atto pubblico di cessione, senza attribuire rilievo a diversi accordi privati o a comportamenti successivi non recepiti nell’atto.

Massime di principio

  • Le spese di ristrutturazione inerenti all’immobile possono ridurre la plusvalenza imponibile se sono effettive, documentate e riferibili al bene ceduto.
  • La tracciabilità del pagamento non è necessariamente indispensabile quando la spesa è provata da fatture quietanzate e da documentazione idonea a dimostrarne l’effettivo sostenimento.
  • In caso di immobile posseduto in comunione, costi e plusvalenza devono essere ripartiti pro quota secondo le percentuali di proprietà risultanti dall’atto pubblico di vendita.
  • Accordi interni tra comproprietari o comportamenti di fatto non sono sufficienti a modificare, nei rapporti con il Fisco, la ripartizione risultante dall’atto di cessione.
  • Il contribuente deve conservare fatture, quietanze e ogni documento utile a dimostrare natura, importo e collegamento delle spese con l’immobile venduto.

Testo integrale

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