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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26458/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

Una società importatrice aveva affidato a una società di spedizioni un contratto di spedizione avente ad oggetto l'importazione dalla Cina di prodotti da commercializzare in Italia, comprensivo delle operazioni accessorie e doganali. L'importatrice aveva chiesto allo spedizioniere indicazioni sui dazi applicabili, aveva versato anticipatamente l'importo calcolato in base a un dazio ordinario del 2,70%, ma al momento dello sdoganamento si era visto applicare un dazio antidumping del 66,10% per errata classificazione doganale del prodotto; ne era seguita una cartella di pagamento e il successivo pagamento, per evitare l'esecuzione esattoriale, della somma complessiva richiesta. La società importatrice agiva quindi per ottenere la restituzione/ripetizione della somma, assumendo la responsabilità dello spedizioniere. La convenuta eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto. In Cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 1218, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dalla cartella esattoriale ma solo dalla definizione del contenzioso tributario, poiché il danno sarebbe divenuto attuale solo con il pagamento; (2) violazione degli artt. 2935, 2946 e 2951 c.c. e omesso esame di documenti, lamentando che non fosse stata valutata la corrispondenza tra le parti e che il danno fosse solo potenziale prima della definizione del giudizio tributario; (3) violazione degli artt. 2946 e 2951 c.c., contestando l'applicazione del termine di prescrizione abbreviata previsto per i diritti derivanti dal contratto di spedizione; (4) violazione degli artt. 1228, 1717 e 1737 c.c., censurando la qualificazione della fattispecie e l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto richiedere un parere di classificazione all'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., rileva l'oggettiva conoscibilità degli elementi necessari all'esercizio del diritto e non lo stato soggettivo del danneggiato; la pretesa risarcitoria era quindi esercitabile già dal momento della notifica della cartella esattoriale, quando il danno era percepibile all'esterno. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo anche per questioni di fatto e per il limite della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché, una volta individuato il dies a quo nella notifica della cartella o al più nella proposizione del ricorso tributario, la domanda proposta solo con atto di citazione risultava prescritta sia secondo il termine annuale sia secondo quello di diciotto mesi previsto dall'art. 2951 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sul rilievo che lo spedizioniere, non essendo spedizioniere doganale professionale, aveva dovuto necessariamente avvalersi di un dichiarante doganale iscritto all'albo, configurandosi una sostituzione necessaria ai sensi dell'art. 1717 c.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1737 c.c.

    richiamato per inquadrare il contratto di spedizione

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità contrattuale

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere oggettivamente, non quando il titolare ne abbia piena certezza soggettiva

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come termine ordinario di prescrizione

  • art. 2951 c.c.

    "si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa"

    il diritto derivante dal contratto di spedizione è soggetto alla prescrizione breve annuale, con estensione a diciotto mesi nei casi previsti

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360 bis c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi in contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    deduzione ritenuta inammissibile anche per la presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    osta alla censura in cassazione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme

  • art. 1228 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla responsabilità per fatto dell'ausiliario

  • art. 1717 c.c.

    la sostituzione necessaria è configurabile quando l'incaricato deve servirsi di un terzo per la natura dell'incarico

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 380 bis, 1° co. c.p.c.

    indica la trattazione in adunanza camerale

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. rileva la possibilità oggettiva di far valere il diritto, non lo stato soggettivo di incertezza del titolare: la decorrenza non è sospesa dall'ignoranza soggettiva o dal dubbio sulla fondatezza della pretesa quando il danno sia già esteriormente percepibile.
  • In materia di responsabilità contrattuale da contratto di spedizione, il diritto è soggetto alla prescrizione breve prevista dall'art. 2951 c.c.; pertanto, una domanda proposta oltre tale termine è prescritta, a prescindere dalla diversa qualificazione prospettata dalla parte.
  • In sede di legittimità, una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei casi di cd. doppia conforme, salvo i limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile.
  • Quando l'incarico di spedizione richiede necessariamente attività doganali che il prestatore non può compiere direttamente, l'ausilio di un dichiarante doganale integra una sostituzione necessaria ai sensi dell'art. 1717 c.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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