Ordinanza n. 209/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Varese di rigetto della domanda di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 prot. P-VA/L/N/2020/103708 presentata in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Varese di rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla documentazione depositata dall'amministrazione è emerso che il provvedimento di rigetto e il precedente preavviso di rigetto erano stati notificati il 12 aprile 2022 mediante raccomandata, spedita presso l'indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore indicato nella domanda di emersione, con perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza. Il ricorrente, in sede cautelare, non ha contestato la correttezza dell'indirizzo, non ha indicato la propria attuale residenza e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'irregolarità o il mancato perfezionamento della notificazione. Il ricorso si prospetta quindi improcedibile per tardività.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. La possibile tardività del ricorso, decorrente dalla notificazione perfezionatasi il 12 aprile 2022 per compiuta giacenza, costituisce allo stato degli atti una causa di improcedibilità non superata dalle deduzioni del ricorrente. Il giudice ha ritenuto insufficiente la mancata contestazione della correttezza dell'indirizzo e l'assenza di elementi diretti a dimostrare l'inefficacia della notificazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito del giudizio.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
Disciplina la domanda di emersione cui si riferisce il provvedimento prefettizio impugnato.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettata tardività del ricorso può escludere il fumus boni iuris quando dagli atti dell'amministrazione risulti una notificazione apparentemente regolare dell'atto impugnato e il ricorrente non fornisca elementi idonei a contestarne il perfezionamento.
- Quando la notificazione di un provvedimento è stata effettuata presso l'indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore indicato nella domanda amministrativa e si è perfezionata per compiuta giacenza, la parte che intenda contestarne l'efficacia deve allegare e dimostrare circostanze specifiche relative all'inesattezza dell'indirizzo o all'irregolarità della notificazione.
- La mancata contestazione della correttezza dell'indirizzo di notificazione e l'omessa indicazione della residenza attuale possono concorrere, in sede cautelare, a rendere non plausibile la tempestività del ricorso e a giustificare il rigetto della sospensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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