Sentenza n. 875/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di revoca dell'autorizzazione per il noleggio auto con conducente rilasciata dal Comune di Montepulciano n. 41/2018, adottato dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese con prot. n. 18177 del 2.9.2025, nonché degli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione per il noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Montepulciano, motivata dal mancato utilizzo della rimessa situata nel Comune autorizzante
Esito
Favorevole al resistente (enti locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca dell'autorizzazione NCC n. 41/2018, deducendo, con il primo motivo, che il servizio NCC avrebbe dimensione provinciale e che l'attività sarebbe stata legittimamente svolta nella provincia di Siena mediante l'utilizzo di una seconda rimessa ubicata a Colle di Val d'Elsa. Con il secondo motivo hanno sostenuto il carattere discriminatorio della revoca, assumendo che la legge n. 21/1992 non sarebbe applicabile ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 53 della legge n. 234/2012 e che il vincolo territoriale imposto per le autorizzazioni NCC sarebbe contrario alle regole eurounitarie sulla libertà di stabilimento. L'amministrazione ha fondato la revoca sugli accertamenti della Polizia Municipale, dai quali risultava il mancato svolgimento dell'attività nel Comune di Montepulciano e il mancato utilizzo della rimessa ivi dichiarata, in violazione degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992 e del regolamento comunale NCC.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che gli stessi ricorrenti avevano riconosciuto di utilizzare esclusivamente la rimessa secondaria di Colle di Val d'Elsa, diversa da quella situata nel Comune di Montepulciano che aveva rilasciato l'autorizzazione. Tale circostanza integra la violazione del vincolo di territorialità, che opera sia sul piano strutturale e organizzativo, imponendo la disponibilità di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, sia sul piano funzionale, richiedendo che il servizio sia effettivamente e prevalentemente prestato all'interno e a beneficio di quel territorio, mediante l'utilizzo reale e organizzato della rimessa locale; la mera disponibilità formale della rimessa non è sufficiente. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo che il requisito della rimessa effettivamente utilizzata nel Comune autorizzante sia discriminatorio o contrario alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 49 TFUE. Il requisito riguarda infatti un elemento oggettivo dell'attività, non la cittadinanza dell'operatore né l'ubicazione della sua sede legale, ed è giustificato dalle finalità pubblicistiche del servizio NCC. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 21/1992
La disciplina conferma il vincolo territoriale del servizio NCC, con riferimento alla sede operativa e alla rimessa nel territorio del Comune autorizzante.
art. 8, comma 3, l. 21/1992
È richiamato quale fondamento del requisito della rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione.
art. 11 l. 21/1992
La violazione degli obblighi territoriali e organizzativi previsti dalla disciplina NCC può giustificare la revoca dell'autorizzazione.
art. 7 l. 21/1992
Consente il conferimento dell'autorizzazione NCC alla società cooperativa della quale il titolare è socio.
art. 53 l. 234/2012
ai cittadini italiani non debbano essere applicate norme o prassi interne che producano “effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea”
Il TAR esclude che il vincolo territoriale delle autorizzazioni NCC produca una discriminazione vietata, poiché si riferisce a un requisito oggettivo dell'attività e non alla cittadinanza dell'operatore.
art. 49 TFUE
La disciplina della rimessa comunale non è ritenuta lesiva della libertà di stabilimento, perché non limita la circolazione transfrontaliera delle imprese né introduce un requisito fondato sulla cittadinanza o sulla sede legale.
Massime di principio
- Il vincolo di territorialità delle autorizzazioni per il noleggio con conducente opera sia sul piano strutturale e organizzativo, imponendo una sede operativa e una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, sia sul piano funzionale, richiedendo che il servizio sia effettivamente e prevalentemente prestato all'interno e a beneficio di tale territorio.
- Ai fini del rispetto del vincolo territoriale NCC non è sufficiente la mera disponibilità, anche formale, di una rimessa nel Comune autorizzante: occorre l'effettivo utilizzo della rimessa nell'organizzazione concreta del servizio.
- Lo svolgimento stabile del servizio mediante una rimessa situata in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione integra la violazione del vincolo di territorialità e può giustificare la revoca dell'autorizzazione.
- Il requisito dell'effettiva presenza e utilizzazione della rimessa nel Comune autorizzante costituisce un requisito oggettivo dell'attività NCC, non un requisito soggettivo basato sulla cittadinanza o sulla sede legale dell'operatore; pertanto, non è di per sé discriminatorio né contrario alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 49 TFUE.
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