Cassazione Penale, Sentenza n. 35477/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la corresponsione del premio di rendimento previsto dall'art. 45, comma 4, D.P.R. n. 230/2000 per aver conseguito il diploma di laurea durante la detenzione (presso l'Istituto di pena Milano Opera). Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con decreto adottato de plano il 16/09/2022, ha dichiarato non luogo a provvedere ritenendo la richiesta non di sua competenza. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazioni dell'art. 24 Cost., degli artt. 568 e 666 c.p.p. (comma 2,3,4), dell'art. 35 Ord. pen. e dell'art. 45 comma 4 D.P.R. n. 230/2000, sostenendo che il Magistrato avrebbe comunque deciso nel merito ovvero, se si trattava di mera affermazione di incompetenza, avrebbe dovuto trasmettere l'istanza all'autorità ritenuta competente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda del detenuto costituisse un reclamo ex art. 35 Ord. pen. relativo ad attività amministrativa (corresponsione di un premio) e non rientrasse nella competenza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., che opera solo per inosservanze dell'amministrazione che determinino un 'attuale e grave pregiudizio' all'esercizio dei diritti del detenuto. Dal contenuto dell'istanza e del ricorso non emergeva la sussistenza di tale pregiudizio né una totale inerzia amministrativa tale da giustificare l'intervento giudiziario. La Corte ha inoltre precisato i limiti del provvedimento de plano: esso è legittimo solo quando la mancanza di fondamento della richiesta è manifesta ictu oculi; qualora siano necessari accertamenti interpretativi o di merito deve essere esperito il procedimento camerale con contraddittorio (art. 666 c.p.p.). Non sussistendo tali condizioni, la declaratoria di non luogo a provvedere è legittima e il giudice non era tenuto a trasmettere gli atti ex art. 568, comma 5, c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Richiamata dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa e accesso alla giustizia; la Corte non ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia violato tale principio nella misura dedotta.
Codice di procedura penale, art. 568
Articolo relativo all'obbligo di trasmissione degli atti: la Corte ha ritenuto che tale obbligo non operi qui perché si trattava di un reclamo ex art. 35 Ord. pen. e non di impugnazione per cui la trasmissione ex art. 568, comma 5, c.p.p. non era dovuta.
Codice di procedura penale, art. 666 (commi 2,3,4)
Norme sul procedimento camerale e sul contraddittorio: la Corte ha ribadito che il decreto de plano è ammissibile solo quando la manifesta infondatezza è evidente senza bisogno di contraddittorio; se sono necessari accertamenti o valutazioni interpretative va instaurato il procedimento camerale con contraddittorio.
Ordinamento penitenziario, art. 35
L'istanza del detenuto è qualificata come reclamo ai sensi di art. 35 Ord. pen.; pertanto si tratta di un'esigenza di tutela contro attività/omissioni amministrative e non di una impugnazione soggetta alla disciplina transmittente prevista per altre tipologie di atti.
Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)
Il Magistrato di sorveglianza 'provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti'.
La Corte interpreta la norma restringendo la competenza del Magistrato di sorveglianza ai casi in cui l'inosservanza amministrativa determini un attuale e grave pregiudizio: in assenza di prova di tale pregiudizio o di assoluta inerzia amministrativa, la competenza non sussiste.
D.P.R. n. 230/2000, art. 45, comma 4
Norma che disciplina la corresponsione del premio di rendimento: è la norma sostanziale che regola l'istanza del detenuto, ma la Corte ha ritenuto che la richiesta attiene a un'attività amministrativa e non configurava una situazione di urgenza e grave danno tale da legittimare l'intervento del Magistrato di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le richieste dirette alla corresponsione di benefici economici o ad adempimenti amministrativi rientrano, di norma, nella sfera amministrativa e costituiscono reclami ex art. 35 Ord. pen.: il Magistrato di sorveglianza interviene solo se sussiste un 'attuale e grave pregiudizio' per i diritti del detenuto o una totale inerzia dell'amministrazione.
- Il decreto adottato de plano (senza contraddittorio) è legittimo soltanto quando la manifesta infondatezza della domanda è evidente ictu oculi; se sono necessari accertamenti di fatto o valutazioni interpretative occorre instaurare il procedimento camerale con contraddittorio (art. 666 c.p.p.).
- Il giudice non è sempre obbligato a trasmettere l'istanza ad altra autorità (art. 568 c.p.p.): la trasmissione è prevista per impugnazioni in senso tecnico, non per reclami amministrativi ex art. 35 Ord. pen.
- Prima di adire il Magistrato di sorveglianza per la corresponsione di un premio o simili prestazioni, è consigliabile aver preventivamente esperito e documentato i rimedi amministrativi (richieste ai direttori degli istituti, istanze al Dipartimento): la mancanza di tale documentazione può portare al rigetto per incompetenza.
- Un ricorso che risulti manifestamente inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; è quindi opportuno valutare la fondatezza procedurale oltre che sostanziale prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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