Sentenza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento ai sensi dell’art. 116 c.p.a., e dell’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 del provvedimento denominato “Presa d’atto dell’istruttoria svolta ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023” – trasmesso con comunicazione ex art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 a mezzo della piattaforma Portale eAppaltiFVG in data 20 gennaio 2026 qui parimenti gravata ove occorrer possa – con cui la SA ha negato l'accesso integrale alla documentazione tecnica presentata in gara da Ebit (il “Diniego”), nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale anche non noto, e conseguentemente per l'accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente a tutti i documenti componenti di detta offerta e, dunque, per la condanna della SA all’esibizione ed estrazione di copia dei documenti oggetto del parziale diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica dell'impresa terza classificata, fondato sulla presenza di tecnologie coperte da brevetto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del sistema PACS regionale, ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva accolto parzialmente la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata dall'impresa terza classificata. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 101 d.lgs. 36/2023, degli artt. 2, 3 e 97 Cost. e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei principi di imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Ha lamentato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione della proporzionalità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l'esistenza di un brevetto non comporta automaticamente la segretezza delle informazioni tecniche, che la tutela brevettuale impedisce l'utilizzazione o contraffazione della tecnologia ma non l'accesso alla sua descrizione e che, comunque, l'oscuramento avrebbe dovuto riguardare soltanto le parti effettivamente riservate, senza estendersi a interi paragrafi. Ha inoltre invocato il diritto di accesso difensivo, anche in relazione al giudizio promosso dalla controinteressata contro l'aggiudicazione, nel quale la conoscenza integrale dell'offerta avrebbe potuto essere necessaria per articolare le difese e proporre eventualmente ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato ad ARCS di consentire, entro cinque giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, l'ostensione integrale e senza oscuramenti dell'offerta tecnica dell'impresa controinteressata. Il Collegio ha ritenuto che l'opposizione all'accesso non potesse fondarsi sulla sola esistenza di un brevetto: la funzione del brevetto è impedire l'utilizzazione della tecnologia brevettata da parte di terzi, non rendere segreto il contenuto della relativa descrizione tecnica. Salvo il periodo di segretezza previsto per i primi diciotto mesi dal deposito della domanda, il brevetto descrive infatti la tecnologia e rende conoscibili agli esperti del settore gli elementi che non possono essere contraffatti per la durata della privativa. Il TAR ha inoltre escluso che spettasse alla ricorrente dimostrare, in via preventiva, la necessità difensiva di conoscere informazioni che non le erano state rese accessibili. L'opposizione all'ostensione costituisce un'eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, sicché grava sull'operatore economico opponente l'onere di comprovare i presupposti concreti del segreto tecnico o commerciale e dell'oscuramento. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso, applicato per ottenere l'ostensione dell'offerta tecnica parzialmente oscurata.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Disciplina l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e il bilanciamento tra accessibilità e tutela dei segreti tecnici e commerciali; il giudice richiama anche il comma 5 con riferimento all'accesso necessario alla difesa in giudizio.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Impone alla stazione appaltante di decidere sulle richieste di oscuramento e di dare atto delle relative decisioni nella comunicazione dell'aggiudicazione; l'opposizione deve essere sorretta da una motivata e comprovata giustificazione.
art. 90 d.lgs. 36/2023
È richiamato in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, per la comunicazione dell'aggiudicazione e delle decisioni sulle richieste di oscuramento.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente; il testo della sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 53, comma 3, d.lgs. 30/2005
primi 18 mesi dal deposito della domanda
Il giudice lo richiama per precisare che la descrizione brevettuale è sottratta alla conoscibilità generale soltanto nel periodo iniziale indicato dalla norma; al di fuori di tale periodo, la titolarità del brevetto non rende automaticamente segrete le informazioni descritte.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato tra i parametri invocati dalla ricorrente, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La mera esistenza di un brevetto non costituisce, di per sé, un presupposto sufficiente per oscurare l'offerta tecnica presentata in una gara pubblica: la privativa tutela dall'utilizzazione o contraffazione della tecnologia, ma non rende automaticamente segreto il contenuto della sua descrizione tecnica.
- L'opposizione all'accesso all'offerta tecnica per la tutela di segreti tecnici o commerciali costituisce un'eccezione alla regola dell'accessibilità; pertanto, l'operatore economico che si oppone deve comprovare concretamente i presupposti del segreto e giustificare specificamente le parti da oscurare.
- Non può essere imposto al richiedente l'accesso l'onere di dimostrare la necessità difensiva di conoscere informazioni il cui contenuto gli è stato integralmente o parzialmente sottratto, poiché tale pretesa determinerebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova.
- L'oscuramento dell'offerta tecnica deve essere circoscritto alle sole informazioni effettivamente riservate e non può estendersi genericamente a interi paragrafi o alla complessiva documentazione tecnica sulla base di giustificazioni stereotipate.
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