Cassazione Civile, Ordinanza n. 06659/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto la censura infondata, in quanto fondata su un fatto nuovo o comunque non specificamente dedotto e non risultante dalla sentenza impugnata; pertanto tale fatto non poteva essere posto a base del giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché i lavoratori erano rimasti intimati.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato su posti dell’organico di diritto nel settore scolastico e il conseguente diritto al risarcimento del danno. Il Ministero, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’Accordo quadro, dell’art. 4 L. 124/1999, dell’art. 5, comma 4-bis, e dell’art. 10, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, commi 95-132, L. 107/2015. Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello sarebbe errata perché aveva riconosciuto il risarcimento nonostante l’avvenuta immissione in ruolo dei lavoratori in base al piano straordinario di assunzione previsto dalla L. 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015; tale stabilizzazione avrebbe dovuto escludere, o comunque impedire senza ulteriore verifica, la condanna risarcitoria. La Corte ha tuttavia rilevato che la sentenza impugnata non faceva alcun riferimento a una stabilizzazione già avvenuta né a una certezza di accesso privilegiato al pubblico impiego in tempi certi e ravvicinati, e ha osservato che il ricorrente non aveva indicato di avere dedotto tale circostanza nel giudizio di merito, né spiegato come i relativi fatti fossero già desumibili dagli atti. Inoltre, la disciplina invocata era anteriore alla chiusura del giudizio d’appello, sicché il fatto stabilizzante avrebbe dovuto essere dedotto in appello e non per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
È richiamata dal ricorrente come fonte della disciplina sul contratto a termine; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il motivo viene respinto per novità della censura e per difetto di allegazione del fatto stabilizzante.
Clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP
Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla reiterazione dei contratti a termine; la Corte non esamina il profilo sostanziale perché il motivo è rigettato per ragioni processuali.
art. 4 L. 124/1999
Norma invocata dal ricorrente in tema di supplenze e contratto a termine nel settore scolastico; non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
Richiamato come parametro sulla successione dei contratti a termine; la Corte non ne fa applicazione diretta nel decidere il ricorso.
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
Norma invocata dal ricorrente; la Corte non affronta il tema nel merito per difetto di decisività della censura.
art. 36 d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione all’impiego pubblico a termine e alle conseguenze dell’abuso; la Corte non esamina il merito della questione per la novità del fatto dedotto in cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che il lavoratore avrebbe dovuto provare i presupposti del danno o che la stabilizzazione escludeva il risarcimento; la Corte rileva che il tema presupponeva un fatto non dedotto in appello.
art. 1, commi 95-132, L. 107/2015
Invocata dal ricorrente quale base del piano straordinario di assunzioni e della pretesa stabilizzazione dei lavoratori; la Corte osserva che, essendo la legge anteriore alla chiusura dell’appello, il relativo fatto avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di merito.
art. 1, comma 109, L. 107/2015
Richiamato nel testo come parametro per la stabilizzazione e il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo precedenti di legittimità; nel caso concreto manca però la deduzione tempestiva del relativo fatto.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale che delimita il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte evidenzia che il motivo non può fondarsi su questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto o profili nuovi non trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averli già dedotti nel giudizio di merito o dimostri che essi fossero già desumibili dagli atti.
- La deduzione, in cassazione, di una stabilizzazione sopravvenuta o comunque decisiva ai fini dell’esclusione del risarcimento richiede che il relativo fatto sia stato tempestivamente allegato nel giudizio di merito; se il fatto era già verificabile prima della chiusura dell’appello, la sua mancata deduzione preclude l’utilizzo del relativo argomento in sede di legittimità.
- Quando il motivo di ricorso assume l’erroneità della decisione per omessa considerazione di una circostanza fattuale decisiva, il ricorrente deve indicare in modo puntuale dove tale circostanza sia stata allegata o come risulti dagli atti, altrimenti la censura è inammissibile o comunque infondata per novità.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre una diversa ricostruzione fattuale non emergente dalla sentenza impugnata; il sindacato di legittimità resta vincolato al fatto accertato dal giudice di merito.
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