Cassazione Penale, Sentenza n. 22282/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati a 9 anni di reclusione per omicidio aggravato dalla premeditazione (omicidio di Provitera Tommaso, 18 luglio 1999). Misso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione. Frenna deduce tre motivi: (1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante collaborazione, confessione e percorso di "dissociazione attuosa"; (2) errato calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. e doglianza che, applicando la previgente disciplina, il reato sarebbe stato prescrittibile; (3) mancata applicazione della continuazione con altri reati omicidi (art. 81 c.p.), sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto adeguata e non illogica la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, la personalità degli imputati e precedenti penali, nonché il principio che gli elementi della dissociazione attuosa non possono essere duplicati per ottenere anche le attenuanti generiche. Sul piano della prescrizione, la Corte ha richiamato il decisum delle Sezioni Unite secondo cui il delitto astrattamente punibile con l'ergastolo commesso prima della riforma dell'art. 157 c.p. è imprescrittibile, indipendentemente dalla pena concreta inflitta. Quanto alla continuazione, il giudice di merito ha motivato che i fatti erano commessi in tempi diversi, per ragioni e contro soggetti diversi, pertanto mancava il medesimo disegno criminoso. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati infondati, le condanne confermate (9 anni ciascuno) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione o errore di applicazione rispetto alla decisione di non concedere le attenuanti generiche.
art. 157 cod. pen.
"per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante"
La Corte ha applicato il principio consolidato dalle Sezioni Unite: ai fini della prescrizione conta la pena astratta prevista dalla norma al momento del fatto; se il reato era astrattamente punibile con l'ergastolo ante-riforma, esso è imprescrittibile anche se in concreto è stata applicata pena determinata.
art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203) - "dissociazione attuosa"
La circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa è stata riconosciuta ma la Corte ha richiamato il principio che gli elementi che giustificano questa attenuante non possono essere automaticamente riutilizzati per ottenere anche le attenuanti generiche; la dissociazione attuosa non è soggetta al bilanciamento tra circostanze.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione tra reati: la Corte ha confermato che la continuazione richiede un medesimo disegno criminoso e la sussistenza di elementi sintomatici (vicinanza temporale, causalità, identità di contesto/mezzi/finalità); nel caso concreto tali elementi non sono emersi.
Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015 (Trubia)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce che il delitto astrattamente punibile con l'ergastolo commesso prima della riforma dell'art. 157 c.p. è imprescrittibile, anche se in concreto il giudice applica pena detentiva temporanea.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Precedente richiamato per affermare che la dissociazione attuosa non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze e non giustifica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017 (Aruta); Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 (Caridi); Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 (Sermone); Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
Giurisprudenza richiamata su vari punti: sufficienza della motivazione di merito quando non vi sia manifesta illogicità; limite nell'obbligo del giudice di considerare tutti gli elementi favorevoli/sfavorevoli; criteri per valutare la sussistenza della continuazione tra reati e per il bilanciamento delle circostanze.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato (es. precedenti): in assenza di manifesta illogicità la valutazione di merito è insindacabile in Cassazione.
- La circostanza attenuante speciale della "dissociazione attuosa" non può essere automaticamente duplicata per ottenere anche le attenuanti generiche; gli elementi che giustificano una attenuante speciale non vanno rieffettuati come base per altre attenuazioni salvo valutazione motivata.
- Ai fini della prescrizione, si guarda alla pena astratta prevista dalla norma al tempo del fatto (criterio del "massimo edittale"); se il reato era astrattamente punibile con l'ergastolo al momento del fatto, esso è imprescrittibile anche se in concreto viene inflitta pena determinata.
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la sussistenza di un medesimo disegno criminoso: elementi sintomatici utili sono vicinanza temporale, identità o affinità di metodo, finalità, contesto geografico e omogeneità dei beni tutelati; la mera appartenenza degli imputati allo stesso contesto o l'uso di modalità violente non è sempre sufficiente.
- In Cassazione il controllo sulla motivazione del giudice di merito è limitato: è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione per ottenere accoglimento del ricorso.
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