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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07799/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014, finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi. La Corte territoriale aveva nel contempo dichiarato estinti per prescrizione il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 e i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni per le annualità 2010 e 2011. Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo specifico di evasione. La Corte di cassazione rilevava però che il motivo era del tutto generico, perché si limitava ad enunciare la doglianza senza specifiche argomentazioni di diritto o di fatto, e che, in ogni caso, la Corte d'appello aveva desunto il dolo specifico da indici sintomatici, valorizzando l'omissione della dichiarazione, la reiterazione della condotta su più anni d'imposta e la smentita della versione difensiva da parte degli accertamenti dei militari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse privo della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c) e d), c.p.p., poiché non conteneva una reale critica argomentata alla motivazione sulla sussistenza del dolo. In applicazione dell'art. 591, lett. c), c.p.p. il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Costituisce il reato residuo contestato e confermato in appello, relativo all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con finalità evasiva.

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Il reato contestato al capo A è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte territoriale.

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del ricorso.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    La sua inosservanza, per genericità dei motivi, integra causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    È la norma richiamata come base dell'inammissibilità per genericità dei motivi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di causa non colposa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura; la mera enunciazione di violazioni di legge o vizi di motivazione non è sufficiente.
  • La doglianza sulla mancanza del dolo è inammissibile se si risolve in una generica negazione dell'elemento soggettivo, senza confrontarsi con gli indici valorizzati dai giudici di merito.
  • Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, il dolo specifico di evasione può essere desunto da indici sintomatici quali l'omissione della dichiarazione e la reiterazione della condotta su più annualità, nonché dalla inattendibilità della versione difensiva rispetto agli accertamenti svolti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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