Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08618/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma di condanna per furto in abitazione (portafogli con €3.850 sottratto nel laboratorio retrostante una pasticceria). Quattro censure: 1) inattendibilità e illogicità delle dichiarazioni della persona offesa (scoperta del furto il giorno dopo, mancato uso della borsa per oltre 24 ore, assenza di riscontri video) e vizio di travisamento circa il quotidiano ripiegato tenuto dall'imputato; 2) errata qualificazione del fatto come furto in abitazione (art.624-bis) perché il laboratorio non costituirebbe privata dimora alla luce dei principi delle Sezioni Unite; 3) illegittima applicazione dell'aggravante della destrezza (art.625, n.4), contestando che fosse presente un quid pluris rispetto ad una mera distrazione; 4) illegittimo diniego delle attenuanti generiche basato soprattutto sulla condotta successiva (evasione), senza tener conto di elementi positivi (giovane età, modalità non violente).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso. Prima censure inammissibile (manifestamente infondata): la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d’appello sulla credibilità della persona offesa e ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono sorreggere la condanna se adeguatamente valutate; il travisamento della prova non è utilmente deducibile in Cassazione senza specifica allegazione (es. produzione delle immagini CCTV). Secondo motivo infondato: il laboratorio è qualificato luogo di privata dimora ai sensi dell'art.624-bis perché non aperto al pubblico, vi si svolgevano in modo non occasionale atti della vita privata/professionale e vi erano oggetti personali, con stabile rapporto di utilizzo. Terzo motivo infondato: sussiste l'aggravante della destrezza poiché l'imputato ha creato un diversivo (scompiglio, sventolare banconote, frasi incomprensibili) costituente il quid pluris idoneo a sorprendere la vigilanza delle persone offese. Quarto motivo inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se dotata di motivazione logica; qui è fondata sulla recidiva/altro episodio predatorio e sull'evasione dagli arresti domiciliari, con valore negativo rilevante. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono escluse come base per la condanna; richiedono verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; se la persona offesa è parte civile il vaglio può essere più penetrante e opportuno il riscontro con elementi esterni

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiesto per motivare la decisione di merito e valutare le questioni sollevate in appello; utilizzato come riferimento procedurale nelle censure di motivazione

  • art. 624-bis cod. pen.

    chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa

    La nozione di 'privata dimora' è ampia e può comprendere locali di lavoro adibiti, in modo stabile e non occasionale, a svolgimento di atti della vita privata, non accessibili a terzi senza consenso; per la configurabilità devono concorrere durata apprezzabile, svolgimento di atti privati e non accessibilità

  • art. 624 cod. pen.

    Norma generale sul furto richiamata in relazione alla qualificazione del fatto (distinzione tra furto comune e furto in abitazione/privata dimora)

  • art. 625, comma 1, n.4 cod. pen.

    Aggravante della destrezza: sussiste quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, pone in essere una condotta di particolare abilità/astuzia idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore; non richiede abilità straordinaria ma un quid pluris rispetto alla mera distrazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti al sindacato di Cassazione sul travisamento della prova: il vizio è deducibile solo se il ricorrente specifica che il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, altrimenti la Corte non può rimettere in discussione la valutazione di merito

  • art. 27 Cost.

    Richiama il principio di individualizzazione della pena e la funzione rieducativa, usato quale parametro per valutare la congruità della sanzione e del diniego delle attenuanti

  • Sez. U., sentenza 23/03/2017, n.31345 (giurisprudenza)

    Precisazione sulla nozione di privata dimora: per i luoghi di lavoro vanno considerati solo quelli destinati non occasionalmente ad atti della vita privata, non accessibili a terzi senza consenso; usata come riferimento per qualificare il laboratorio come privata dimora

  • Sez. U., sentenza 27/04/2017, n.34090 (Quarticelli) (giurisprudenza)

    Criteri per l'aggravante della destrezza: richiede un comportamento con quid pluris (abilità/astuzia) idoneo a sorprendere la vigilanza del detentore; applicata per ritenere integrata l'aggravante nel caso di diversivo

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sorreggere una condanna se il giudice motivatamente ne appura la credibilità; se la persona offesa è parte civile il controllo può essere più rigoroso e opportuno il riscontro con elementi esterni
  • In sede di Cassazione il travisamento della prova è sindacabile solo con specifiche deduzioni e quando il dato critico sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; la Corte non riesamina liberamente le valutazioni di merito
  • Per qualificare un luogo come "privata dimora" (art.624-bis) devono concorrere più elementi: utilizzo per atti della vita privata (anche non domestici), durata apprezzabile/stabilità del rapporto e non accessibilità a terzi senza consenso; laboratori o locali di lavoro possono rientrare se hanno tali caratteristiche
  • L'aggravante della destrezza richiede un quid pluris rispetto alla mera approfittazione di una distrazione: la creazione di un diversivo (confusione, comportamenti astuti) idoneo a eludere la vigilanza può integrare tale aggravante anche se non è richiesta un'abilità straordinaria
  • Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice di merito; se fondata su motivazione logica e su elementi negativi significativi (es. evasione, ulteriori episodi predatori) è inammissibile il sindacato di legittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.