Cassazione Penale, Sentenza n. 08618/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma di condanna per furto in abitazione (portafogli con €3.850 sottratto nel laboratorio retrostante una pasticceria). Quattro censure: 1) inattendibilità e illogicità delle dichiarazioni della persona offesa (scoperta del furto il giorno dopo, mancato uso della borsa per oltre 24 ore, assenza di riscontri video) e vizio di travisamento circa il quotidiano ripiegato tenuto dall'imputato; 2) errata qualificazione del fatto come furto in abitazione (art.624-bis) perché il laboratorio non costituirebbe privata dimora alla luce dei principi delle Sezioni Unite; 3) illegittima applicazione dell'aggravante della destrezza (art.625, n.4), contestando che fosse presente un quid pluris rispetto ad una mera distrazione; 4) illegittimo diniego delle attenuanti generiche basato soprattutto sulla condotta successiva (evasione), senza tener conto di elementi positivi (giovane età, modalità non violente).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso. Prima censure inammissibile (manifestamente infondata): la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d’appello sulla credibilità della persona offesa e ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono sorreggere la condanna se adeguatamente valutate; il travisamento della prova non è utilmente deducibile in Cassazione senza specifica allegazione (es. produzione delle immagini CCTV). Secondo motivo infondato: il laboratorio è qualificato luogo di privata dimora ai sensi dell'art.624-bis perché non aperto al pubblico, vi si svolgevano in modo non occasionale atti della vita privata/professionale e vi erano oggetti personali, con stabile rapporto di utilizzo. Terzo motivo infondato: sussiste l'aggravante della destrezza poiché l'imputato ha creato un diversivo (scompiglio, sventolare banconote, frasi incomprensibili) costituente il quid pluris idoneo a sorprendere la vigilanza delle persone offese. Quarto motivo inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se dotata di motivazione logica; qui è fondata sulla recidiva/altro episodio predatorio e sull'evasione dagli arresti domiciliari, con valore negativo rilevante. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni della persona offesa non sono escluse come base per la condanna; richiedono verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; se la persona offesa è parte civile il vaglio può essere più penetrante e opportuno il riscontro con elementi esterni
art. 533 cod. proc. pen.
Richiesto per motivare la decisione di merito e valutare le questioni sollevate in appello; utilizzato come riferimento procedurale nelle censure di motivazione
art. 624-bis cod. pen.
chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa
La nozione di 'privata dimora' è ampia e può comprendere locali di lavoro adibiti, in modo stabile e non occasionale, a svolgimento di atti della vita privata, non accessibili a terzi senza consenso; per la configurabilità devono concorrere durata apprezzabile, svolgimento di atti privati e non accessibilità
art. 624 cod. pen.
Norma generale sul furto richiamata in relazione alla qualificazione del fatto (distinzione tra furto comune e furto in abitazione/privata dimora)
art. 625, comma 1, n.4 cod. pen.
Aggravante della destrezza: sussiste quando l'agente, prima o durante l'impossessamento, pone in essere una condotta di particolare abilità/astuzia idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore; non richiede abilità straordinaria ma un quid pluris rispetto alla mera distrazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti al sindacato di Cassazione sul travisamento della prova: il vizio è deducibile solo se il ricorrente specifica che il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, altrimenti la Corte non può rimettere in discussione la valutazione di merito
art. 27 Cost.
Richiama il principio di individualizzazione della pena e la funzione rieducativa, usato quale parametro per valutare la congruità della sanzione e del diniego delle attenuanti
Sez. U., sentenza 23/03/2017, n.31345 (giurisprudenza)
Precisazione sulla nozione di privata dimora: per i luoghi di lavoro vanno considerati solo quelli destinati non occasionalmente ad atti della vita privata, non accessibili a terzi senza consenso; usata come riferimento per qualificare il laboratorio come privata dimora
Sez. U., sentenza 27/04/2017, n.34090 (Quarticelli) (giurisprudenza)
Criteri per l'aggravante della destrezza: richiede un comportamento con quid pluris (abilità/astuzia) idoneo a sorprendere la vigilanza del detentore; applicata per ritenere integrata l'aggravante nel caso di diversivo
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sorreggere una condanna se il giudice motivatamente ne appura la credibilità; se la persona offesa è parte civile il controllo può essere più rigoroso e opportuno il riscontro con elementi esterni
- In sede di Cassazione il travisamento della prova è sindacabile solo con specifiche deduzioni e quando il dato critico sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; la Corte non riesamina liberamente le valutazioni di merito
- Per qualificare un luogo come "privata dimora" (art.624-bis) devono concorrere più elementi: utilizzo per atti della vita privata (anche non domestici), durata apprezzabile/stabilità del rapporto e non accessibilità a terzi senza consenso; laboratori o locali di lavoro possono rientrare se hanno tali caratteristiche
- L'aggravante della destrezza richiede un quid pluris rispetto alla mera approfittazione di una distrazione: la creazione di un diversivo (confusione, comportamenti astuti) idoneo a eludere la vigilanza può integrare tale aggravante anche se non è richiesta un'abilità straordinaria
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice di merito; se fondata su motivazione logica e su elementi negativi significativi (es. evasione, ulteriori episodi predatori) è inammissibile il sindacato di legittimità
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